Danni da trapianto di cornea. Responsabile il professionista difforme dal "medio"

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Danni da trapianto di cornea. Responsabile il professionista difforme dal "medio"

In materia di inadempimento di obbligazioni professionali, ovvero, di danni causati nell'esercizio di un 'attività professionale in senso ampio, si ricorda che il secondo comma dell'art. 1176 codice civile prescrive un criterio più rigoroso di accertamento della colpa (rispetto alle obbligazioni comuni, ovvero non professionali).

Sicché il professionista è in colpa non solo quando tiene una condotta difforme da quella che avrebbe tenuto, nelle medesime circostanze, il bonus pater familias, ma anche quando detta condotta sia difforme da quella dell' ideale professionista "medio".

"Professionista medio" ideale: bravo, serio e zelante

E "l'ideale professionista medio" a cui fa riferimento il citato art. 1176 comma 2 c.c., secondo ormai costante giurisprudenza, non è un professionista "mediocre", ma "bravo", ovvero, serio, preparato, zelante ed efficiente.

Principi, questi, ribaditi dalla Corte di Cassazione, terza sezione civile, con sentenza n. 24213 depositata il 27 novembre 2015, nel confermare la parziale responsabilità (respingendone l'appello incidentale) di un'Azienda Ospedaliera, in ordine ai danni permanenti riportati da un paziente che aveva subito un trapianto di cornea. L'Ente sanitario, infatti, era risultato responsabile (assieme al chirurgo a alla clinica privata presso cui era stato effettuato l'intervento) per aver procurato delle cornee infette dalla "banca degli occhi" di cui aveva la gestione.

Violazione regole di condotta. Responsabilità professionale

Ora, dalla lettura della normativa di riferimento e dalle Linee guida applicabili ratione temporis – ha rilevato la Cassazione nel confermare sul punto la sentenza impugnata – emerge una specifica regola di condotta a carico dell'Ospedale quale gestore della banca degli occhi, consistente nel garantire la qualità e sicurezza dei tessuti corneali ceduti per i trapianti. Regola, la cui palese deviazione, nel caso di specie, costituisce condotta colposa ex art. 1176 comma 2 c.c.  

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