Dallo Stato solo indicazioni generiche sui tagli alle spese

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Lo Stato quando indica alle regioni di effettuare tagli di spesa non deve entrare nello specifico ma deve lasciare spazio di manovra; è pertanto costituzionalmente illegittimo il comma 600 dell'art. 2 della legge n. 244 del 2007, nella parte in cui impone alle Regioni di attuare i princípi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica derivanti dai commi da 588 a 593 del medesimo articolo.

Le norme censurate dalla sentenza n. 297 del 20 novembre 2009 emessa dalla Corte costituzionale dispongono che gli enti regionali arrivino ad un contenimento della spesa pubblica attraverso specifici strumenti come la riduzione della cilindrata media delle autovetture di servizio, il ricorso alla posta elettronica invece della corrispondenza cartacea, l’uso dei servizi internet (VoIP), invece del telefono. La Corte costituzionale ricorda come le disposizioni statali che limitano le spese degli enti territoriali rientrino tra i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica a patto che non stabiliscano vincoli puntuali relativi a singole voci di spesa ma si limitino a stabilire un limite generale e complessivo, lasciando spazio all’autonomia regionale circa le allocazione delle risorse.

Ma la norma in discussione non è diretta a svolgere tale funzione andando ad incidere direttamente sulle voci di spesa; essa pertanto esplica una illegittima ingerenza nell'autonomia finanziaria regionale dando luogo alla sua illegittimità costituzionale, con riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 Costituzione.

Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 27 - Stato ficcanaso Ko – Cerisano

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