Dal primo gennaio 2018 per più di quindici dipendenti assunzione obbligatoria di un disabile
Pubblicato il 22 dicembre 2017
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L’art. 3, comma 1, Legge n. 68/1999 prevede che i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle c.d. categorie protette nella seguente misura:
- sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;
- due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
- un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.
Il comma 2 del medesimo articolo prevedeva che per i datori di lavoro privati che occupavano da 15 a 35 dipendenti l'obbligo di cui al comma 1 si applicava solo in caso di nuove assunzioni. Tuttavia, tale comma è stato abrogato dal D.Lgs. n. 151/2015, ma grazie al D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla Legge 27 febbraio 2017, n. 19, l’entrata in vigore dell’abrogazione è stata prorogata all’1 gennaio 2018.
Stante quanto sopra, a partire dall’1 gennaio prossimo l’obbligo per i datori di lavoro di assumere i disabili scatterà al raggiungimento dei 15 dipendenti, non già a seguito dell’assunzione del 16° dipendente.
Inoltre, coloro che al momento hanno già in forza 15 dipendenti dovranno provvedere ad assumere 1 disabile entro 60 giorni dall’entrata in vigore dell’abrogazione.
- eDotto.com – Edicola del 12 dicembre 2017 – Banche cooperative e collocamento obbligatorio – Schiavone
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