Dal "Sostegni-ter" largo a nuovi e vecchi benefici

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Dal "Sostegni-ter" largo a nuovi e vecchi benefici

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto cd. “Sostegni-ter” (D.L.n.4 del 27.01.2022) sono state messe in campo importanti misure di sostegno alle imprese fortemente colpite dall’emergenza sanitaria nonché misure dirette al contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico.

Nella disamina che segue si cercherà di fornire un quadro di sintesi delle principali novità. 

Misure di sostegno per le attività chiuse

Primo intervento, in ordine di lettura della novella norma, concerne misure ad hoc a favore delle sale da ballo, discoteche e locali assimilati “chiusi” fino a fine gennaio per effetto dell’articolo 6 del D.L. 221/2021. L’intervento si articola in due disposizioni di particolare rilievo per i soggetti coinvolti. In primo luogo, viene “rifinanziato” - con 20 milioni di euro per l'anno 2022 - il fondo destinato al sostegno delle attività economiche chiuse in data 27 gennaio 2022 (data di entrata in vigore del decreto) in conseguenza delle misure di prevenzione adottate ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.L. n. 221/2021. Per l'attuazione di tale disposizione si applicano, “in quanto compatibili”, le misure attuative previste dal DM 9/09/2021. Va detto che, rispetto la precedente edizione non viene prevista ora quale condizione di accesso al beneficio la chiusura dell’attività per un periodo complessivo di almeno 100 giorni.

Al comma 2, invece, si prevede - per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia, le cui attività sono state vietate o sospese fino al 31 gennaio 2022 ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.L. n. 221/2021 - la sospensione dei versamenti:

  • delle ritenute alla fonte (artt.23 e 24, DPR 600/1973) e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, nel mese di gennaio 2022;
  • relativi all’IVA in scadenza nel mese di gennaio 2022 (il riferimento è al mese di dicembre 2021 per i soli contribuenti con periodicità mensile).

I suddetti versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza l’applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il prossimo 16 settembre 2022. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Fondo per il rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio

Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure adottate per contrastare l'emergenza covid-19 e di prevedere specifiche misure di sostegno per i soggetti maggiormente incisi, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è stato istituito un fondo, denominato «Fondo per il rilancio delle attività economiche», con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato alla concessione di aiuti in forma di contributo a fondo perduto a favore delle imprese, in possesso di specifici requisiti, che svolgono in via prevalente attività di commercio al dettaglio.

Potenziali beneficiari del nuovo contributo sono, quindi, a norma dell’articolo 2 del D.L. n. 4/2022, i soggetti che svolgono in via prevalente le attività identificate dai seguenti codici Ateco 2007:

Codice ATECO

Descrizione

47.19 - Commercio al dettaglio in altri esercizi non specializzati

47.19.1 Grandi magazzini

47.19.2 Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici

47.19.9 Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari

47.30 - Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati

47.30.0 Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione

47.43 - Commercio al dettaglio di apparecchiature audio e video in esercizi specializzati

47.43.0 Commercio al dettaglio di apparecchi audio e video in esercizi specializzati

47.5 - Commercio al dettaglio di altri prodotti per uso domestico in esercizi specializzati

47.51 Commercio al dettaglio di prodotti tessili in esercizi specializzati

47.52 Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione in esercizi specializzati

47.53 Commercio al dettaglio di tappeti, scendiletto e rivestimenti per pavimenti e pareti (moquette, linoleum) in esercizi specializzati

47.54 Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati

47.59 Commercio al dettaglio di mobili, di articoli per l'illuminazione e altri articoli per la casa in esercizi specializzati

47.6 - Commercio al dettaglio di articoli culturali e ricreativi in esercizi specializzati

47.61 Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati

47.62 Commercio al dettaglio di giornali e articoli di cartoleria in esercizi specializzati

47.63 Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati

47.64 Commercio al dettaglio di articoli sportivi in esercizi specializzati

47.65 Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati

47.71 - Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati

47.71.1 Commercio al dettaglio di confezioni per adulti

47.71.2 Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati

47.71.3 Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie

47.71.4 Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle

47.71.5 Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte

47.72 - Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati

47.72.1 Commercio al dettaglio di calzature e accessori

47.72.2 Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio

47.75 - Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati

47.75.1 Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale

47.75.2 Erboristerie

47.76 - Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi, fertilizzanti, animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati

47.76.1 Commercio al dettaglio di fiori e piante

47.76.2 Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici

47.77 - Commercio al dettaglio di orologi e articoli di gioielleria in esercizi specializzati

47.77.0 Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria

47.78 - Commercio al dettaglio di altri prodotti (esclusi quelli di seconda mano) in esercizi specializzati

47.78.1 Commercio al dettaglio di mobili per ufficio

47.78.2 Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia

47.78.3 Commercio al dettaglio di oggetti d'arte di culto e di decorazione, chincaglieria e bigiotteria

47.78.4 Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento

47.78.5 Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari

47.78.6 Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini

47.78.9 Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari

47.79 - Commercio al dettaglio di articoli di seconda mano in negozi

47.79.1 Commercio al dettaglio di libri di seconda mano

47.79.2 Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato

47.79.3 Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati

47.79.4 Case d'asta al dettaglio (escluse aste via internet)

47.82 - Commercio al dettaglio ambulante di prodotti tessili, abbigliamento e calzature

47.82.0 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti tessili, abbigliamento, calzature e pelletterie

47.89 - Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti

47.89.0 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti

47.99 - Altro commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi o mercati

47.99.1 Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l'intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta)

47.99.2 Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

Requisiti di accesso

Per poter beneficiare del contributo i suddetti soggetti devono soddisfare alcuni requisiti necessari.

In primo luogo, le imprese devono:

  • presentare un ammontare di ricavi riferito al 2019 non superiore a 2 milioni di euro;
  • aver subito una riduzione del “fatturato” nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019.

In merito a questo punto, ossia il calo di fatturato, la disposizione sembra al quanto contraddittoria: infatti, dopo aver parlato di calo di fatturato viene precisato che ai fini della quantificazione della riduzione del fatturato rilevano i ricavi di cui all'articolo 85 del Tuir, relativi ai periodi d'imposta 2019 e 2021. Alla data di presentazione della domanda le imprese devono, comunque, essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • avere sede legale od operativa in Italia e risultare regolarmente costituite, iscritte e «attive» nel Registro delle imprese per una delle attività su elencate;
  • non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
  • non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019, come da definizione stabilita dall'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014, fatte salve le eccezioni previste dalla disciplina europea;
  • non essere destinatarie di sanzioni interdittive (articolo 9, comma 2, lettera d), del Dlgs. 231/2001).

Anche per il contributo in esame occorre far attenzione ai limiti degli aiuti di Stato. Infatti, detto contributo è concesso nei limiti e alle condizioni di cui alla Sezione 3.1 del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» di cui alla comunicazione della Commissione europea 2020/C 91 I/01 e successive modificazioni.

Aspetti operativi

Al fine di ottenere il contributo, le imprese interessate sono tenute a presentare, esclusivamente in via telematica, una apposita istanza al Mise, con l'indicazione della sussistenza dei requisiti previsti, comprovati attraverso dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. L'istanza deve essere presentata entro i termini e con le modalità che saranno definite da un provvedimento del Mise con il quale saranno fornite anche le indicazioni operative in merito alle modalità di concessione ed erogazione degli aiuti e ogni altro elemento necessario all'attuazione della misura in esame. Lo stesso provvedimento dovrà fornire le necessarie specificazioni in merito alle verifiche e ai controlli sui contenuti delle dichiarazioni rese dalle imprese richiedenti nonché al recupero dei contributi in caso di:

  • revoca del beneficio disposta ai sensi dell'articolo 9 del DLgs.n.123/1998;
  • assenza di uno o più requisiti;
  • documentazione incompleta o irregolare, per fatti imputabili al richiedente e non sanabili.

In ogni caso, all'erogazione del contributo non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48-bis del DPR n.602/1973 e le verifiche sulla regolarità contributiva delle imprese beneficiarie.

Quantificazione del contributo

Successivamente alla presentazione delle istanze di accesso al contributo, nei modi e termini fissati dal suddetto provvedimento, le risorse del fondo sono “ripartite” tra gli aventi diritto, riconoscendo a ciascuna impresa un importo del contributo determinato applicando una percentuale pari alla “differenza” tra l'ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d'imposta 2021 e l'ammontare medio mensile dei ricavi riferiti al periodo d'imposta 2019, ossia nelle seguenti misure:

Ricavi periodo imposta 2019

Percentuale da applicare

Fino a 400 mila euro

60%

Superiori a 400 mila euro e fino a un milione di euro

50%

Superiori a un milione di euro e fino a due milioni di euro (soglia massima di accesso al contributo a fondo perduto)

40%

Analogamente agli altri contributi a fondo perduto, l’ammontare di contributo spettante dovrà comunque fare i conti con il tetto massimo di spesa. Infatti, qualora le risorse stanziate (200 milioni di euro) non siano sufficienti a soddisfare la richiesta di agevolazione riferite a tutte le istanze ammissibili, il Mise provvederà a “ridurre” in modo proporzionale il contributo sulla base delle risorse finanziare disponibili e del numero di istanze ammissibili pervenute, tenendo conto delle diverse fasce di ricavi previste. Conseguentemente, non vi è certezza sull’ammontare del contributo che si percepirà all’atto della presentazione dell’istanza.

Credito d’imposta rimanenze di magazzino nel settore tessile-moda

Ancora una chance per le imprese del settore del tessile, della moda e accessori. Con il comma 3 dell’articolo 3 del D.L. n.4/2022 viene, infatti, ampliata la platea dei soggetti che possono accedere al credito d’imposta di cui all’articolo 48-bis del D.L. 34/2020. Trattasi del credito d’imposta – riconosciuto per l'esercizio in corso al 31 dicembre 2021 - da utilizzare esclusivamente in compensazione nel periodo d’imposta successivo a quello di “maturazione”, nella misura del 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino di cui all’art. 92 comma 1 del TUIR “eccedente” la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d'imposta precedenti.

Per effetto delle modifiche apportate dal “Sostegni-ter”, quindi, il bonus sarà ora accessibile anche alle imprese che svolgono attività identificate dai seguenti codici Ateco 2007: 

Ateco

Attività

47.51

Commercio al dettaglio di prodotti tessili in esercizi specializzati

47.71

Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati

 

47.72

Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati

Contestualmente, il limite massimo di spesa per il 2022 (anno in cui risulta compensabile il bonus maturato con riferimento al 2021) viene incrementato da 150 a 250 milioni di euro. In assenza di specifica previsione, non mutano invece i beneficiari dell’incentivo con riferimento al 2020.

Sostegno attività economiche colpite dall’emergenza

Previsti importanti interventi a sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall’emergenza sanitaria. In primo luogo, sono stati stanziati ulteriori 20 milioni di euro per rifinanziare, per l’anno 2022, il fondo (istituto dall’articolo 26 del D.L.n.41/2021) destinato al sostegno di parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici. Ulteriori risorse (40 milioni di euro) sono state messe in campo per le imprese operanti nel settore del wedding, dell'intrattenimento, dell'organizzazione di feste e cerimonie e dell'Hotellerie-Restaurant-Catering (HORECA). Nello specifico, è stato inserito il comma 2-bis alla norma istitutiva del contributo (articolo 1-ter del D.L.73/2021) il quale, tra gli altri, identifica la platea dei beneficiari del contributo. Sono, quindi, destinatari del contributo le attività identificate dai seguenti codici Ateco:

Ateco

Attività

96.09.05

Organizzazione di feste e cerimonie

56.10

Ristoranti e attività di ristorazione mobile

 

56.21

Fornitura di pasti preparati (catering)

56.30

Bar e altri esercizi simili senza cucina

93.11.2

Gestione di piscine

Detti soggetti possono ottenere il contributo a fondo perduto se nell'anno 2021 hanno subito una riduzione dei ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Tuir non inferiore al 40% rispetto ai ricavi del 2019. Per le imprese costituite nel corso dell’anno 2020, in luogo dei ricavi, la riduzione deve far riferimento all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dei mesi del 2020 successivi a quello di apertura della partita IVA rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2021.

Bonus imprese turistiche per canoni di locazione di immobili

Redivivo – per effetto dell’articolo 5 del D.L. n. 4/2022 - il credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili a uso non abitativo, ma limitatamente alle imprese del settore turistico e per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022. Si tratta, lo si ricorda, di un credito d’imposta che, introdotto dall’articolo 28 del D.L. n.34/2020, ha subito numerose modifiche e proroghe nel tempo. In particolare, per le imprese turistiche il credito d’imposta spetta alle condizioni di cui al citato articolo 28, in quanto “compatibili”.

Ora, per effetto del “Sostegni-ter” il credito d’imposta spetta nuovamente alle imprese del settore turistico ma in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022. L’efficacia della misura è espressamente condizionata all’autorizzazione della Commissione europea. Occorrerà, quindi, attendere l’autorizzazione UE affinché le imprese del settore turistico possano accedere al credito d’imposta per i canoni di locazione o affitto d’azienda versati con riferimento ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022 a “condizione” di aver subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nel “mese” di riferimento dell'anno 2022 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell'anno 2019.

La novella norma ricorda che il bonus in esame si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del covid-19» e successive modifiche. Gli operatori economici presentano apposita autodichiarazione all'Agenzia delle entrate attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti». Per quanto concerne la Sezione 3.1, con riferimento al credito per il turismo per i mesi da gennaio a marzo 2022, dovrebbe applicarsi la soglia di 2,3 milioni di euro, che riguarda gli aiuti concessi dal 1° gennaio 2022. Sarà un successivo provvedimento delle Entrate, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del “Sostegni-ter” a definire modalità, termini e contenuto delle autodichiarazioni.

Bonus termale

Con l’articolo 6 del D.L. n.4/2022, stante il permanere della situazione di emergenza, si estende il periodo di validità del bonus termale. In particolare, i buoni per l'acquisto di servizi termali di cui all'articolo 29-bis del D.L. 104/2020 convertito, non fruiti alla data dell'8 gennaio 2022, sono utilizzabili entro il 31 marzo 2022.

Misure per il settore della cultura

Per il settore culturale, con l’articolo 8 del “Sostegni-ter”: 

  • viene incrementato, per l'anno 2022, di 50 milioni di euro per la parte corrente e di 25 milioni di euro per gli interventi in conto capitale, il Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo di cui all’articolo 89, comma 1, del D.L. n.18/2020;
  • viene incrementato di 30 milioni di euro, per l’anno 2022, il Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all'articolo 183, comma 2, del D.L. n.34/2020;
  • viene prorogato al 30 giugno 2022 l’esonero dal versamento del canone patrimoniale unico per gli esercenti attività di spettacolo viaggiante e attività circensi. A tal fine, il fondo istituito dall'articolo 65, comma 7, del D.L. 73/2021 convertito è incrementato di 3,5 milioni di euro per l'anno 2022.

Disposizioni in materia di sport

Nell’articolo 9 del D.L. n.4/2022 previste misure ad hoc per il mondo dello sport.

In primo luogo, il legislatore - al fine di sostenere gli operatori del settore sportivo interessati dalle misure restrittive succedutesi nel tempo – ha “aperto” il credito d’imposta sulle sponsorizzazioni sportive, di cui all'articolo 81 del D.L. n.104/2020 anche agli investimenti pubblicitari effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022. A tal fine è autorizzata la spesa per un importo complessivo pari a 20 milioni di euro per il primo trimestre 2022, che costituisce tetto di spesa. Ulteriore intervento ha riguardato l’incremento delle risorse (20 milioni per l’anno 2022) del fondo di cui all’articolo 10, co. 3 del D.L. 73/2021 destinato all’erogazione di un contributo a fondo perduto a ristoro:

  • delle spese sanitarie di sanificazione e prevenzione,
  • delle spese per l'effettuazione di test di diagnosi dell'infezione da covid-19,
  • di ogni altra spesa sostenuta in applicazione dei protocolli sanitari emanati dagli Organismi sportivi e validati dalle autorità governative competenti per l'intero periodo dello stato di emergenza nazionale,

in favore delle società sportive professionistiche e delle società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro nazionale delle associazioni e società dilettantistiche.

Al comma 3 del suddetto articolo 9, poi, viene stabilito che le risorse del “Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano” di cui all'art. 1, comma 369, della L.205/2017, possono essere parzialmente destinate all’erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche maggiormente colpite dalle restrizioni, con specifico riferimento alle associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi. Una quota di tali risorse, fino al 30% della dotazione complessiva del fondo, è destinata alle società e associazioni dilettantistiche che gestiscono impianti per l'attività natatoria. Sarà un apposito decreto dell'Autorità politica delegata in materia di sport, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del “Sostegni-ter”, ad individuare le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione nonché le procedure di controllo, da effettuarsi anche a campione. Infine, il «Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano» di cui all'articolo 1, comma 369, della L.205/2017 è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2022.

Integrazioni alla disciplina del bonus investimento 4.0

Con l’articolo 10 il decreto Sostegni-ter interviene anche in materia di investimenti “4.0”. Con la nuova disposizione, infatti, si integra il contenuto del comma 1057-bis dell’art. 1 della L. 178/2020, introdotto dall’art. 1 comma 44 lettera b) della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022), che ha definito le nuove misure dell’agevolazione per gli investimenti in beni materiali “4.0” dal 2023 al 2025.

Con il comma 1057-bis viene stabilito che alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi secondo il modello “Industria 4.0“ (ricompresi nell'allegato A alla L. 232/2016) a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro il 31.12.2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura:

  • del 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • del 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
  • del 5% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 20 milioni di euro.

Ora, per effetto del Sostegni-ter a tale comma si “aggiunge” il seguente periodo:

“Per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell’economia e delle finanze, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 5 per cento del costo fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro”.

In tal modo, il credito d’imposta è riconosciuto, solo in relazione a determinati investimenti, nella misura del 5% del costo per la quota superiore a 10 milioni ma fino al nuovo limite massimo di 50 milioni di euro. Gli investimenti agevolabili con il nuovo massimale sono quelli inclusi nel PNRR e diretti alla realizzazione di obiettivi di “transizione ecologica”; sarà un apposito decreto del Mise ad individuare tali investimenti.

Alla luce di dette novità pare, quindi, che il credito d’imposta possa essere riconosciuto nella misura del 5%:

  • per gli investimenti in beni materiali “4.0”, per la quota superiore a 10 milioni e fino a di 20 milioni;
  • per gli “investimenti inclusi nel PNRR” con “obiettivi di transizione ecologica” per la quota superiore a 10 milioni e fino a 50 milioni di euro.

Il comma 2 dell’articolo 10 dispone, poi, che il maggior onere derivante da tale nuova disposizione è valutato in 11,1 milioni di euro nel 2023, 25 milioni di euro nel 2024, 38,8 milioni di euro nel 2025, 30,5 milioni di euro nel 2026, 16,6 milioni di euro nel 2027 e 2,8 milioni di euro nel 2028. Sarà comunque compito del Ministero dell’Economia effettuare il monitoraggio delle fruizioni del nuovo bonus.

Contenimento dei costi dell’energia elettrica

Il Titolo III (articoli 14-18) del D.L. n.4/2022 è interamente dedicato alle misure destinate al contenimento del caro energia. In particolare, con l’articolo 14 – al fine di ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico – viene stabilito che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per il primo trimestre 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.

Con l’articolo 15, invece, è istituito un apposito credito d’imposta destinato alle imprese a forte consumo di energia elettrica (di cui al DM 21 dicembre 2017), i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media dell'ultimo trimestre 2021 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un “incremento” superiore al 30% rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019, tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa. Il beneficio, riconosciuto sotto forma di credito di imposta, è pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022.

Il credito d'imposta in esame:

  • è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante modello F24;
  • non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile Irap;
  • non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5 del Tuir;
  • è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap non porti al superamento del costo sostenuto.

Da segnalare, all’articolo 16, interventi sull'energia elettrica prodotta da impianti a fonti rinnovabili. In particolare, dal 1° febbraio 2022 al 31 dicembre 2022 sull'energia elettrica immessa in rete da impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di premi fissi derivanti dal meccanismo del Conto Energia, non dipendenti dai prezzi di mercato, nonché sull'energia elettrica immessa da impianti di potenza superiore a 20 kW alimentati da fonte solare, idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione, è applicato un meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia. In particolare, il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) calcola la “differenza” tra i seguenti valori:

a) un prezzo di riferimento medio, pari alla media dei prezzi zonali orari registrati dalla data di entrata in esercizio dell'impianto fino al 31 dicembre 2020, rivalutati sulla base del tasso di variazione annuo dei prezzi al consumo, ovvero, qualora l'impianto sia entrato in esercizio in data antecedente al 1° gennaio 2010, alla media dei prezzi zonali orari registrati dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2020 rivalutati;

b) il prezzo zonale orario di mercato dell'energia elettrica, ovvero, per i contratti di fornitura stipulati prima del 27.01.2022, il prezzo medio indicato nei contratti medesimi.

Qualora la differenza sia “positiva”, il GSE eroga il relativo importo al produttore. Nel caso in cui la predetta differenza risulti negativa, il GSE conguaglia o provvede a richiedere al produttore l'importo corrispondente.

Entro 30 giorni dall’ entrata in vigore del “Sostegni-ter”, l'ARERA disciplinerà le modalità con le quali è data attuazione alle suddette disposizioni nonché le modalità con le quali i relativi proventi sono versati in un apposito fondo istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali e portati a riduzione del fabbisogno a copertura degli oneri generali del sistema elettrico.

Regime quadro degli aiuti di stato

Con l’articolo 27 il decreto “Sostegni-ter” interviene nuovamente sul regime degli aiuti di stato. Si modifica, infatti, l’articolo 54 del D.L. n.34/2020 il quale prevede ora che le Regioni, le Province autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di commercio possano adottare misure di aiuto, ai sensi della sezione 3.1 del cd. "Quadro temporaneo”, fino ad un importo complessivo non supera i 2,3 milioni di euro per impresa (in luogo del precedente 1,8 milioni di euro). L'aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure rimanga al di sotto del massimale di 2,3 milioni di euro (in luogo di 1,8 milioni di euro) per impresa.

Con la suddetta modifica si recepiscono, quindi, i nuovi massimali fissati dalla Commissione europea con la sesta modifica del Temporary Framework, pubblicata dalla Commissione UE il 18 novembre 2021. Sempre in applicazione della modifica del Temporary Framework viene stabilito che gli aiuti non possono superare l'importo di 345.000 euro per ciascuna impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura o di 290.000 euro per impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.

Limiti massimi di aiuti di Stato - sezione 3.1 “Quadro temporaneo”

 

vecchio limite

nuovo limite

Generalità imprese

1,8 milioni di euro

2,3 milioni di euro

Impresa operante nella produzione

primaria di prodotti agricoli

225.000 euro

290.000 euro

Impresa operante nel settore

della pesca e dell’acquacoltura

270.000 euro

345.000 euro

Viene elevato a 12 milioni di euro (in luogo dei precedenti 10 milioni di euro) per impresa l'importo complessivo degli aiuti di cui alla sezione 3.12 del “Quadro temporaneo”, cioè degli aiuti che possono contribuire alla copertura dei costi fissi non coperti dalle entrate per le imprese particolarmente colpite dalla pandemia, con perdite di fatturato pari ad almeno il 30% nel periodo ammissibile (1° marzo 2020- 30 giugno 2022) rispetto allo stesso periodo del 2019.

Limiti massimi di aiuti di Stato - sezione 3.2 “Quadro temporaneo”

 

vecchio limite

nuovo limite

Qualsiasi impresa (aiuti per la copertura dei costi fissi)

10.000.000 euro

12.000.000 euro

Novellati, infine, il comma 7-bis dell’articolo 54 del D.L. 34/2020 ed il comma 5-bis dell’articolo 60-bis del D.L. 34/2020 i quali, con analoga disposizione, stabiliscono che gli aiuti ex Sez. 3.1 o 3.12 e rimborsati prima della concessione di nuovi aiuti non sono presi in considerazione ai fini della verifica del nuovo massimale. Alla luce delle suddette novità dovrà essere chiarito se i nuovi limiti previsti dalla norma operano autonomamente a decorrere dal 27/01/2022 fino al termine dello stato emergenza (in tal senso depone anche il DM 11/12/2021) oppure si tratta di limiti che sostituiscono “retroattivamente” quelli precedenti.

 

 

Quadro Normativo

D.L. N. 4 DEL 27 GENNAIO 2022 PUBBLICATO IN G.U. N.21 DEL 27 GENNAIO 2022.

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