Dal D.L. 99/2021 nuove misure fiscali

Pubblicato il



Dal D.L. 99/2021 nuove misure fiscali

Con la pubblicazione in gazzetta ufficiale del D.L. 99/2021 (decreto cd. “Lavoro”) in arrivo alcune importanti novità fiscali. In primis, il blocco di cashback e super-cashback (seppur circoscritto al prossimo semestre) e l’introduzione di nuovi crediti d’imposta agganciati ai pagamenti digitali. Con la novella norma, infatti, al fine di promuovere l’utilizzo della moneta elettronica, viene fortemente incentivato l’impiego di POS collegati a registratori di cassa. In tale direzione sono previsti il credito d’imposta per l’acquisto, il noleggio e l’uso di tali dispositivi e, per chi se ne avvale, l’azzeramento delle commissioni da pagare per le transazioni. Ulteriore novità ha riguardato il differimento al 31 agosto 2021 del termine finale del periodo di “sospensione” delle attività dell'Agente della Riscossione. Pertanto, ancora una volta la sospensione riguarderà i versamenti derivanti dalle cartelle di pagamento, dagli avvisi di addebito e dagli avvisi di accertamento esecutivi affidati all’Agente della riscossione, nonché della possibilità di avviare procedure cautelari o esecutive di riscossione, come fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti. Questi dovranno essere effettuati, in unica soluzione, entro la fine del mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, entro il 30 settembre. Sono sospese fino al 31 agosto anche le procedure previsto per il blocco dei pagamenti delle PA e quelle previste per la compensazione dei crediti d’imposta con debiti iscritti a ruolo. Nessuna proroga, invece, per il termine di pagamento delle rate da rottamazione dei ruoli e da saldo e stralcio. Previsto anche uno stanziamento ad hoc per rifinanziare la "Nuova Sabatini" e l’abrogazione del contributo a fondo perduto “eventuale” previsto in misura residuale dal “Sostegni-bis”, per i soggetti con ricavi da 10 a 15 milioni di euro.

Le novità per il cashback

L’operazione cashback, fortemente voluta dal Governo Conte, ha avuto vita breve. Per effetto dell’articolo 1 del D.L.99/2021, infatti, il meccanismo è stato sospeso dal 1° luglio al 31 dicembre 2021, mentre resta confermato per il primo semestre del 2022. Stante la norma dell’articolo 6, comma 2, lett. b), del decreto MEF n. 156/2020, il cashback doveva essere computato a favore dei soggetti aderenti all’iniziativa con riferimento ai periodi:

  1. 1° gennaio 2021 - 30 giugno 2021;
  2. 1° luglio 2021 - 31 dicembre 2021;
  3. 1° gennaio 2022 - 30 giugno 2022.

Ora, per effetto del decreto cd. “Lavoro”, il periodo sub b) viene “congelato”, mentre l’operazione ritorna pienamente operativa a partire dal 01.01.2022. Si rammenta che accedono al “rimborso” esclusivamente gli aderenti al programma che hanno effettuato un numero minimo di 50 transazioni regolate con strumenti di pagamento elettronici. In tali casi, il rimborso è pari al 10% dell'importo di ogni transazione e si tiene conto delle transazioni fino ad un valore massimo di 150 euro per singola transazione.

Ciò detto - fermo restando il rimborso speciale di 1.500 euro (cd. supercashback) destinato ai primi 100.000 soggetti che, in ciascuno dei periodi previsti dalla norma, abbiano totalizzato il maggior numero di transazioni regolate con strumenti di pagamento elettronici - con le modifiche apportate all’articolo 8 del D.M. 156/2020 si allungano i tempi entro cui ottenere le somme previste. Viene, infatti, stabilito che i rimborsi (sia quelli relativi al cashback che al supercashback) saranno erogati rispettivamente entro:

  • il 30 novembre 2021 (in luogo del 31 agosto 2021), per quanto riguarda il primo semestre 2021;
  • il 30 novembre 2022, in relazione al periodo semestre 2022;

 sulla base di una graduatoria elaborata in via definitiva successivamente alla scadenza del termine.

Ulteriore novità riguarda il termine per proporre “reclamo”. Nella norma originaria veniva stabilito che avverso il mancato o inesatto accredito del rimborso previsto per il periodo “sperimentale” era possibile presentare reclamo entro 120 giorni successivi alla scadenza del termine per il pagamento previsto. Ora, per effetto della riformulazione dell’articolo 10 del DM 156/2020, per i periodi del 2021 e 2022, è possibile presentare reclamo avverso la mancata/inesatta contabilizzazione nella APP IO o nei sistemi messi a disposizione dagli issuer convenzionati, del rimborso cashback e del rimborso speciale, a partire dal 15° giorno successivo al termine dei periodi di cui all’articolo 6, comma 2, lett. a) e c), ed entro rispettivamente il 29 agosto 2021 e il 29 agosto 2022. Consap decide il reclamo sulla base del quadro   normativo e regolamentare che disciplina il programma entro 30 giorni a partire dalla scadenza del termine per presentare il reclamo.

Da ultimo, va evidenziato che i rimborsi previsti saranno erogati nei limiti delle risorse stanziate. Con l’inserimento del comma 3-bis all’art. 11 del decreto MEF, infatti, viene previsto che l'attribuzione del rimborso avviene nei limiti dell'importo di 150 milioni di euro per ciascuno dei semestri. Qualora le predette risorse finanziarie non consentano l'integrale pagamento del rimborso spettante, lo stesso sarà proporzionalmente ridotto. Va detto, infine, che la misura di sospensione del programma cashback e super-cashback nel secondo semestre del 2021 e le risorse che si rendono conseguentemente disponibili sono destinate a finanziare interventi di riforma in materia di ammortizzatori sociali.

Novità per i crediti d’imposta pagamenti elettronici

Novità anche sul fronte degli incentivi ai pagamenti digitali. Nel comunicato stampa del governo, infatti, si legge che, per promuovere l’utilizzo della moneta elettronica in funzione di contrasto dell’evasione fiscale, è stato fortemente incentivato l’impiego di POS collegati a registratori di cassa. Le misure sono sostanzialmente due: da una parte, si incrementa (dal 30% al 100%) l’attuale credito d’imposta sulle commissioni addebitate per le transazioni con carte di credito, debito o prepagate e, dall’altra, viene previsto un nuovo credito d’imposta per l’acquisto, il noleggio e l’uso di tali dispositivi e, per chi se ne avvale, per l’azzeramento delle commissioni da pagare per le transazioni.

In merito al primo incentivo, la nuova disposizione incide sull’articolo 22 del D.L.n.124/2019 istitutivo del credito d’imposta agganciato alle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, comma 6 del D.P.R. 605/1973. Detto credito d’imposta presenta le seguenti due “particolarità”:

  • sono da considerare solo le commissioni riguardanti “cessioni di beni e prestazioni di servizi” rese nei confronti di consumatori “finali” (ossia persone fisiche non imprenditori); sono, quindi, escluse dal beneficio le commissioni addebitate per operazioni effettuate nei confronti di soggetti passivi Iva;
  • il beneficio spetta agli esercenti attività d’ impresa, arte o professioni a “condizione” che i ricavi e i compensi relativi all'anno precedente non siano di ammontare superiore a 400.000 euro.

Per effetto della novella normativa il credito d’imposta POS arriva al 100% (in luogo del 30%) con riferimento  alle commissioni maturate nel periodo 1° luglio  2021 - 30 giugno 2022, nel  caso  in  cui gli  esercenti  attività d’impresa, arte o professioni che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizio nei confronti di consumatori finali, adottino strumenti di pagamento elettronico collegati ai registratori telematici (articolo 2, Dlgs 127/2015) ovvero sistemi evoluti di incasso attraverso carte di debito e di credito e altre forme di pagamento elettronico (articolo 2, comma 5-bis del Dlgs 127/2015). Si realizza, così, l’azzeramento delle commissioni da pagare per le transazioni.

Previsto, poi, un nuovo credito d’imposta a favore dei soggetti che acquisiscano strumenti di incasso in moneta elettronica da collegare al registratore telematico, oppure strumenti di pagamento evoluto. La misura del credito d’imposta è, tuttavia, diversificata in relazione alla tipologia di strumento tracciabile. Con il nuovo articolo 22-bis, inserito nel corpo del D.L.124/2019 convertito, viene previsto un nuovo credito d'imposta destinato all’acquisto, il noleggio o l'utilizzo di strumenti che consentono forme di pagamento elettronico e per il collegamento con i registratori telematici. Detto beneficio riguarderà gli esercenti attività d’impresa, arte o professioni che:

  • effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizio nei confronti di consumatori finali;
  • tra il 1° luglio 2021 e il 30 giugno 2022, acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti di pagamento collegati ai registratori telematici.

 Detto beneficio è “parametrato” al costo di acquisto, di noleggio, di utilizzo degli strumenti ivi incluse le spese di convenzionamento ovvero quelle sostenute per il collegamento tecnico degli strumenti. Sul piano operativo, nel caso di strumenti di incasso in moneta elettronica collegati al registratore telematico, il credito d’imposta spetta - nel limite massimo per soggetto di 160 euro, nelle seguenti misure:

  • 70%, per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 200.000 euro;
  • 40%, per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 200.000 euro e fino a 1 milione di euro;
  • 10%, per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro.

 Ai medesimi soggetti che, nel corso del 2022 (1° gennaio -31 dicembre), acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti “evoluti” di pagamento elettronico che consentono anche la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, spetta un credito d’imposta - nel limite massimo di spesa per soggetto di 320 euro - nelle seguenti misure:

  • 100%, ai soggetti i cui ricavi/compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 200.000 euro;
  • 70%, ai soggetti i cui ricavi/compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 200.000 euro e fino a 1 milione di euro;
  • 40%, a i soggetti i cui ricavi/compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro.

Entrambe le suddette tipologie di crediti d’imposta, in base alla lettera della norma:

  • sono utilizzabili esclusivamente in compensazione, successivamente al sostenimento della spesa; 
  • vanno indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo;

Inoltre, i crediti d'imposta in esame “non” concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir.

Le suddette agevolazioni, poi, si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18.12.2013, relativo all'applicazione degli  articoli 107 e 108 del Trattato UE per gli aiuti “de minimis”, del regolamento (UE) 1408/2013 della Commissione, del 18.12.2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato  agli aiuti “de minimis” nel  settore agricolo, e del regolamento (UE) 717/2014 della Commissione, del  27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 delTrattato UE agli aiuti “de minimis” nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

Riscossione, la sospensione arriva al 31 agosto

Differita al 31 agosto 2021 la “sospensione” delle attività dell'Agente della Riscossione. La nuova misura riguarda tutti i versamenti derivanti dalle cartelle di pagamento, dagli avvisi di addebito e dagli avvisi di accertamento esecutivi affidati all’Agente della riscossione, nonché l’invio di nuove cartelle e la possibilità per l’Agenzia di avviare procedure cautelari o esecutive di riscossione, come fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti.

Sono sospese fino al 31 agosto anche le procedure previsto per il blocco dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni e quelle previste per la compensazione dei crediti d’imposta con debiti iscritti a ruolo. Nessuna proroga, invece, per il termine di pagamento delle rate da rottamazione dei ruoli e da saldo e stralcio. Per questi restano ferme (al momento) le scadenze previste dal decreto Sostegni.

Pagamento cartelle, avvisi, addebiti

Per effetto del D.L. n.99/2021 slitta al 31 agosto 2021 il termine di sospensione per il versamento delle entrate tributarie e non derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione. Restano, così, congelate fino al prossimo 31 agosto l’ingente quantità di cartelle che si sono cumulate a partire dal primo lockdown.

Tenuto conto del persistere dell’emergenza epidemiologica e dei relativi effetti socio-economici, con l’ormai consueta modifica del comma 1 dell’articolo 68 del D.L. n. 18/2020 viene, ancora una volta, differito il termine di sospensione dei versamenti “derivanti”:

  • dalle cartelle di pagamento emesse dagli Agenti della riscossione;
  • dagli avvisi di accertamento “esecutivi” emessi dall’Agenzia delle entrate (articolo 29 del D.L. n. 78/2010 in materia di Iva, imposte sui redditi e Irap);
  • dagli avvisi di addebito emessi dall’INPS (articolo 30 del D.L. n. 78/2010);
  • dagli atti di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle dogane; 
  • gli atti di ingiunzione fiscale emesse dagli Enti territoriali;
  • dagli avvisi di accertamento emessi dagli Enti locali ai sensi dell’art. 1, comma 792, L.n.160/2019.

scaduti” a partire dall’ 8 marzo 2020 (ovvero dal 21 febbraio 2020 per i soggetti con residenza o sede operativa - nel caso di soggetti “diversi” dalle persone fisiche il riferimento è alla sede legale o operativa - nel territorio dei comuni della cd. “zona rossa” individuati nell'allegato 1 al DPCM  1° marzo 2020).

Il versamento del dovuto deve essere effettuato entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, entro il 30 settembre 2021. Resta ferma la possibilità di chiedere la dilazione di pagamento prevista dall’articolo 19 del DPR 602/1973, anche usufruendo delle condizioni più favorevoli introdotte dall’articolo 13-decies del D.L.n.137/2020. Sul punto, nelle FAQ dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione viene ribadito che per le cartelle di pagamento in scadenza nel periodo di sospensione è possibile richiedere una “rateizzazione”. In particolare, al fine di evitare l’attivazione di procedure di recupero, si dovrebbe presentare la domanda di dilazione delle somme iscritte a ruolo entro il 30 settembre 2021.

Nel periodo di sospensione - dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 - Agenzia delle entrate-Riscossione non effettuerà la notifica delle cartelle di pagamento, nemmeno tramite posta elettronica certificata (pec).

La variazione del termine non dovrebbe avere particolari effetti sugli gli avvisi di accertamento “esecutivi” (articolo 29 del D.L. n. 78/2010). Per questi, restano ferme le indicazioni già fornite nell’ambito della circolare 5/E/2020. Una volta decorso il termine per l’impugnazione, l’atto diventa titolo “esecutivo” e, passati ulteriori 30 giorni, in caso di mancato pagamento o, in caso di impugnazione, per la parte non pagata a titolo provvisorio, la riscossione delle somme dovute avviene tramite affidamento all’agente della riscossione. Conseguentemente, la sospensione è applicabile anche agli avvisi di accertamento esecutivi già affidati all’agente della riscossione. Inoltre, il differimento al 31 agosto dovrebbe riguardare anche il blocco delle misure cautelari e esecutive. L’Agenzia, infatti, non dovrebbe attivare - durante il periodo di sospensione - alcuna nuova procedura cautelare (fermo amministrativo o ipoteca) o esecutiva (pignoramento).

Tuttavia, per effetto delle continue proroghe, ci si troverà a settembre a dover pagare un numero considerevole di rate; di certo non è risolutiva la disposizione del D.L. n.137/2020 che ha previsto la decadenza dalla rateazione a seguito del mancato pagamento di 10 rate anche non consecutive, e non di cinque. In questa direzione pare possibile un intervento normativo che permetta di “diluire” il debito su un arco temporale più lungo. Attendiamo fiduciosi indicazioni in tale direzione.

La dilazione dei ruoli

In generale, dal momento della ricezione di una cartella di pagamento il contribuente può, anche dopo lo spirare dei 60 giorni entro cui occorre effettuare il pagamento, chiedere la dilazione del debito in un massimo di 72 rate ovvero 120 se sussistono i presupposti per la cd. "dilazione straordinaria" (art. 19 del DPR 602/73). Tuttavia – stando al D.L. 137/2020 - per le richieste di rateazione presentate dal 30.11.2020 al 31.12.2021, la temporanea situazione di “obiettiva difficoltà” finanziaria deve essere documentata solo nel caso in cui le somme iscritte a ruolo siano di importo superiore a 100.000 euro (in deroga alla soglia di 60 mila prevista dall’articolo 19, comma 1 del DPR n. 602/1973). In merito alle dilazioni decadute all’8 marzo 2020, il debitore può richiedere nuova rateazione presentando la richiesta entro il 31 dicembre 2021, senza necessità di saldare le rate insolute alla data di relativa presentazione. Anche in questo caso, la decadenza realizza con il mancato pagamento di 10 rate (anziché 5 rate), anche non consecutive.

Sospensione attività di notifica

Sospese fino al 31 agosto 2021 anche le attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione nonché delle procedure di riscossione, cautelari ed esecutive, che non potranno essere iscritte o rese operative fino alla fine del periodo di sospensione.

Sospensione dei pignoramenti su stipendi e pensioni

Sospensione “allargata” anche per i pignoramenti di stipendi e salari. Differito al 31 agosto 2021 anche il termine di sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati sulle somme dovute a titolo di stipendio, pensione e trattamenti assimilati. Sono, quindi, sospesi fino al 31 agosto gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati - prima della data di entrata in vigore del Decreto Rilancio (19/5/2020) -  su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati; le somme oggetto di pignoramento non sono sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità ed il soggetto terzo pignorato deve renderle fruibili al debitore anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione. Cessati gli effetti della sospensione e, quindi, a decorrere dal 1° settembre 2021, riprenderanno ad operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore (e quindi la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all’Agente della riscossione fino alla concorrenza del debito).

Compensazione tra crediti d'imposta e debiti a ruolo

Per effetto della modifica apportata all'articolo 145, comma 1 del D.L. 34/2020 convertito (si sostituiscono le parole «30 aprile 2021» con «31 agosto 2021») viene differita al 31 agosto anche la procedura di compensazione dei crediti d’imposta con debiti iscritti a ruolo di cui all’articolo 28-ter del DPR 602/1973.

Pagamenti delle PA superiori a 5.000 euro

Sospensione dall’8 marzo 2020 (ovvero dal 21 febbraio 2020 per i contribuenti che, alla medesima data, avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nei comuni della cd. “zona rossa”) al 31 agosto 2021 delle verifiche di inadempienza che le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica devono effettuare, ai sensi dell’articolo 48-bis del DPR 602/1973, prima di disporre pagamenti - a qualunque titolo - di importo superiore a 5.000 euro.   

Pertanto, i controlli effettuati dalle PA e dalle società a prevalente partecipazione pubblica, prima di dare corso al pagamento di un importo superiore a cinquemila euro - consistenti nel verificare, anche in via telematica, se il beneficiario sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo, per le quali l'agente della riscossione non abbia già notificato l’ordine di versamento - restano privi di qualunque effetto ed i soggetti pubblici provvedono ad effettuare il pagamento a favore del beneficiario. Sono prive di qualunque effetto anche le verifiche disposte prima del 19/5/2020, se l’Agente della riscossione non aveva notificato il pignoramento. Per le somme oggetto di tali verifiche, le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica possono, quindi, procedere senza indugio al pagamento in favore del beneficiario.                                                                                                     

Rifinanziata la Nuova sabatini

Con l'articolo 5 del D.L. n. 99/2020 - al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese previsti dall'articolo 2, comma 4, del D.L. 69/2013 convertito, l'autorizzazione di spesa è integrata di 425 milioni di euro per l'anno 2021. La norma dispone, in particolare, che - al fine di accelerare l'erogazione delle rimanenti quote di contributo in favore di tutte le PMI - il Ministero dello sviluppo economico, con riferimento alle domande di agevolazione presentate in data antecedente al 1° gennaio 2021 per le quali sia stata già erogata almeno la prima quota di contributo, può procedere - secondo criteri cronologici e nei limiti delle risorse autorizzate - ad erogare le successive quote di contributo spettanti in un'unica soluzione, anche se non espressamente richieste dalle imprese beneficiarie, previo positivo esito delle verifiche amministrative propedeutiche al pagamento.

Abrogazione contributo "residuale"

L’articolo 7, comma 1 del D.L. 99/2021 prevede che “le risorse non utilizzate ai sensi dell’articolo 1, comma 12, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, già nella disponibilità della contabilità speciale 1778 intestata all’Agenzia delle entrate sono quantificate in 2.127 milioni di euro per l’anno 2021. Conseguentemente, il comma 30 dell’articolo 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 è abrogato”. Con tale disposizione viene abrogata la norma (articolo 1, comma 30 del DL 73/2021) che prevedeva – per le “eventuali risorse non utilizzate” da specifici contributi a fondo perduto e, quindi, ancora disponibili – la possibilità di erogare un contributo “perequativo” ai soggetti con ricavi o compensi da 10 a 15 milioni di euro. Per effetto di tale abrogazione, i soggetti con ricavi da 10 a 15 milioni di euro non potranno accedere ad alcun contributo a fondo perduto in quanto anche le misure previste da decreto “Sostegni-bis” prevedono la condizione per i soggetti richiedenti il beneficio che i ricavi/compensi non siano superiori a 10 milioni di euro.

 

Quadro Normativo

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito