Dal decreto Milleproroghe 2023 il rinnovo del contratto di espansione

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Dal decreto Milleproroghe 2023 il rinnovo del contratto di espansione

L’attesa proroga del contratto di espansione potrebbe arrivare dalla conversione in legge del cd. decreto Milleproroghe 2023.

Il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi, è ora all’esame delle Commissioni riunite Affari Costituzionali e Bilancio e Tesoro a cui è stato assegnato, in sede referente, il 30 dicembre 2023.

L’iter di conversione è stato avviato l’11 gennaio 2024 e sono state presentate numerose proposte emendative che saranno oggetto di esame da parte delle Commissioni.

Tra queste vi è anche la citata proroga dell’istituto del contratto di espansione.

Contratto di espansione: origini e proroga

Partiamo dal principio e precisamente da quando il legislatore ha introdotto il contratto di espansione, in via sperimentale per gli anni 2019-2020, con l’articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 con l’obiettivo primario di supportare e agevolare i processi di reindustrializzazione e di riorganizzazione delle grandi imprese con organico superiore a 1.000 unità lavorative.

Il successo della misura ha indotto il legislatore a prorogare la sperimentazione e ad ampliarne l’ambito di operatività alle imprese di minori dimensioni.

Limitatamente al biennio 2022 - 2023 (articolo 1, comma 215, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, legge di Bilancio 2022) l’accesso all’istituto è stato consentito alle imprese con almeno 50 unità lavorative in organico, calcolate anche complessivamente nelle ipotesi di aggregazione stabile di imprese con un’unica finalità produttiva.

La legge di Bilancio 2024 non ha disposto una ulteriore proroga. Pertanto, attualmente, l’istituto non è operativo.

Le imprese che volessero avviare piani di scivolo pensionistico possono ricorrere all’isopensione, vale a dire la prestazione di accompagnamento alla pensione prevista dall'articolo 4, commi da 1 a 7-ter, legge 28 giugno 2012, n. 92, ma a costi ben più elevati.

Come funziona

Il contratto di espansione è un contratto di natura gestionale frutto di un accordo stipulato, in sede governativa, con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o con le loro rappresentanze aziendali o con la rappresentanza sindacale unitaria, all’esito di una procedura di consultazione (art. 24, D.Lgs. 148/2015).

Il contratto di espansione è finalizzato a sostenere  processi di reindustrializzazione e si sviluppo tecnologico del datore di lavoro per il tramite del ricambio generazionale e dell’aggiornamento delle professionalità del personale in organico.

Elementi essenziali del contratto sono:

  • il numero dei lavoratori da assumere e l'indicazione dei relativi profili professionali compatibili con i piani di reindustrializzazione o riorganizzazione;
  • la programmazione temporale delle assunzioni;
  • l'indicazione della durata a tempo indeterminato dei contratti di lavoro, compreso il contratto di apprendistato professionalizzante;
  • e per le professionalità in organico, la riduzione complessiva media dell'orario di lavoro e il numero dei lavoratori interessati, nonché il numero dei lavoratori che possono accedere allo scivolo pensionistico.

La stipula del contratto di espansione apre le porte:

  • allo scivolo pensionistico, anche per il tramite dei fondi di solidarietà bilaterali, dei lavoratori che si trovino a non più di 60 mesi (5 anni) dal conseguimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata, su accordo tra il datore di lavoro e le organizzazioni sindacali e successiva adesione del lavoratore con risoluzione consensuale del rapporto;
  • per i lavoratori in organico che non possono accedere alla pensione, a riduzioni orarie integrate con CIGS nei limiti delle risorse finanziarie stanziate e finalizzate all’avvio di percorsi di formazione e riqualificazione professionale e aggiornamento delle competenze professionali;
  • all'assunzione di nuove professionalità.

Ai datori di lavoro con almeno 50 unità lavorative in organico che stipulano il contratto di espansione è consentito l’accesso alla cassa integrazione straordinaria in deroga per un periodo non superiore a 18 mesi, anche non continuativi.

L’impresa che accede alle integrazioni salariali riconducibili alla causale della riorganizzazione aziendale è esonerata dall’obbligo di versamento del contributo addizionale (INPS, circolare n. 143 del 9 dicembre 2020).

Contratto di espansione e incentivi all’occupazione

Oltre ai vantaggi descritti, è importante qui evidenziare che per le nuove assunzioni effettuate in conformità alle previsioni del contratto di espansione è ammessa la possibilità di accedere agli incentivi all’occupazione previsti dalla legislazione vigente per le nuove assunzioni (INPS, messaggio n. 1450 del 18 aprile 2023)

E a tali agevolazioni si può accedere anche laddove siano in atto, presso il datore di lavoro, riduzioni dell’orario di lavoro (articolo 41, comma 7, del decreto legislativo n. 148/2015).

Cosa prevede l’emendamento al Milleproroghe

Gli emendamenti presentati al disegno di legge di conversione in legge del decreto Milleproroghe 2023 prorogano la sperimentazione del contratto di espansione al 2024, ma con disposizioni differenti.

Alcuni emendamenti infatti lasciano sostanzialmente invariata la disciplina dell’istituto, confermandone l’applicazione alle imprese con almeno 50 unità lavorative in organico, anche calcolate complessivamente nelle ipotesi di aggregazione stabile di imprese con un'unica finalità produttiva o di servizi.

Diversamente altri emendamenti, nel disporre la proroga per il 2024 dello strumento, riducono il suo ambito di applicazione alle imprese con limite minimo di unità lavorative in organico di almeno 200 unità lavorative, anche calcolate complessivamente nelle ipotesi di aggregazione stabile di imprese con un’unica finalità produttiva o di servizi.

Da ultimo vale la pena ricordare che la circolare n. 16/2019 del Ministero del Lavoro ha chiarito che l’organico va calcolato sui dipendenti occupati mediamente nel semestre precedente la data di sottoscrizione del contratto di espansione (art. 20, comma 1, del D.Lgs.n. 148/2015).

Per i lavoratori in organico assunti con contratto a termine si deve fare riferimento alle istruzioni fornite al punto 2 della circolare n. 24 del 2015 che chiarisce al riguardo che la disposizione di cui all'articolo 20 del D.Lgs.n. 148/2015 prevale sull'articolo 27 dello stesso decreto legislativo.

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