Dal 2013 transazioni commerciali con pagamenti rapidi

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Il 2013 porterà più tranquillità economica per i fornitori in genere che trattano commesse con la P.a. Infatti, dal 1° gennaio 2013, l'apparato pubblico è tenuto a pagare le fatture entro trenta giorni dalla data di ricevimento della stessa o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente; solo se sussiste un giustificato motivo, dato dalla natura o dall'oggetto del contratto o dovuto dalle circostanze esistenti al momento della conclusione del contratto, il termine per il pagamento viene fissato a 60 giorni.

E' l'effetto del decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 267 del 15 novembre 2012, emanato in attuazione della direttiva 2011/7/Ue, sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali tra imprese, e tra pubbliche amministrazioni e imprese.

Altro punto nodale del provvedimento riguarda la debenza degli interessi moratori: è stabilito che questi decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento. Per quanto riguarda la loro determinazione, il decreto fissa la misura aggiungendo al tasso di riferimento Ue 8 punti percentuali.

Disposizioni sono previste anche per transazioni commerciali tra imprese: le parti possono stabilire un termine per il pagamento superiore a 30 giorni, ma se si va oltre i 60 è necessario che il termine non risulti gravemente iniquo per il creditore e che sia espressamente pattuito.
Allegati Links Anche in
  • ItaliaOggi, p. 34 - Pagamenti commerciali in 30 giorni – Galli

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