Dal 2012 termini più stretti per impugnare il licenziamento
Pubblicato il 22 dicembre 2011
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Per effetto della proroga stabilita dal decreto “Milleproroghe”, l’efficacia delle novità introdotte dal Collegato Lavoro sui termini per impugnare il licenziamento scatta dal 31 dicembre 2011. Venuto meno il termine quinquennale, il lavoratore è chiamato ad attivare il giudice nei 270 giorni che seguono la denuncia al datore di lavoro. Diversamente, l’impugnazione sarà inefficace.
Nuove considerevoli regole per contestare il licenziamento reputato illegittimo da parte del lavoratore: le ha scritte l’articolo 32 del Collegato Lavoro – L. n. 183/2010 – modificando il termine di decadenza entro cui deve essere presentato il ricorso al giudice dopo la comunicazione effettuata al datore di lavoro.
I TERMINI PRIMA DEL COLLEGATO LAVORO
Il sistema dell’impugnazione del licenziamento è delineato dalla legge n. 604/1966 il cui articolo 6 richiede, per la validità dell’impugnazione del licenziamento reputato illegittimo (per mancanza di giusta causa o giustificato motivo o contrario a norme imperative o non rispettoso delle norme procedurali richieste), denuncia scritta al datore di lavoro entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione di cessazione del rapporto lavorativo. Evaso questo adempimento la legge pone a disposizione del lavoratore 5 anni per inoltrare il ricorso al tribunale.
Il termine di decadenza quinquennale intercorrente tra l’impugnazione stragiudiziale e l’instaurazione del giudizio è stato ritenuto da più parti eccessivamente lungo in quanto non permetteva al datore di lavoro di acquisire in tempi brevi la materiale certezza sulla stabilità del recesso lavorativo intimato al lavoratore.
LE MODIFICHE
Con l’entrata in vigore dell’articolo 32 della legge 4 novembre 2010, n. 183, meglio nota come “Collegato Lavoro”, viene variata, riducendola, la decorrenza dei termini per impugnare il licenziamento modificando direttamente l’articolo 6 della legge n. 604 del 1966.
Il primo periodo del comma 1 dell’articolo 32 non riporta novità in quanto prevede invariabilmente che il lavoratore, qualora ne abbia motivo, impugni il licenziamento con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, nel termine di 60 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da parte del datore di lavoro.
E’ il secondo periodo del primo comma dell’art. 32 che contiene l’importante modifica:
“L'impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di duecentosettanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato..”.
Tale aggiunta impone al lavoratore, se non vuole che l’impugnazione stragiudiziale cada nel nulla,
→ di depositare il ricorso presso la Cancelleria del Tribunale del Lavoro competente entro i successivi 270 giorni
→ di richiedere il tentativo di conciliazione
→ di richiedere l’arbitrato.
Si rammenta che il collegato Lavoro è intervenuto anche sul tentativo di conciliazione che, dal 24/11/2010, da obbligatorio è divenuto facoltativo. Quindi è lasciato al potere delle parti decidere se tentare una soluzione extragiudiziale della questione oppure ricorrere immediatamente all’organo giudicante.
Con riferimento al ricorso introduttivo di un giudizio, ciò che rileva è il deposito dell’atto in cancelleria e non la notifica del ricorso alla controparte. Quindi il solo deposito del ricorso nei 270 giorni vale ad interrompere la prescrizione.
Per quanto riguarda, invece, conciliazione ed arbitrato, è necessario che il lavoratore comunichi la propria scelta al datore di lavoro. Qualora, a seguito della procedura di conciliazione ed arbitrato, le parti non trovino un accordo, il ricorso va depositato presso la Cancelleria del Tribunale del Lavoro territorialmente competente entro 60 giorni dal rifiuto o dal mancato accordo.
La decadenza dell’impugnazione non può essere rilevata d’ufficio ma deve essere eccepita dalla controparte nell’atto introduttivo del giudizio (comparsa di costituzione).
Inizialmente prevista per il 24 gennaio 2011, l’efficacia della norma che riduce i termini per l’impugnativa giudiziale del licenziamento è stata spostata, per mano del Decreto Milleproroghe – D.L. n. 225/2010 – che ha aggiunto il comma 1-bis all’articolo 32 del Collegato lavoro, al 31 dicembre 2011.
In sede di prima applicazione, pertanto, sarà il 28 febbraio 2012 il primo termine utile
ESTENSIONE DELLA DISCIPLINA
L’articolo 32 del Collegato lavoro è degno di nota anche per aver esteso il campo di applicazione della presente disciplina. Questa va applicata a tutti i casi di invalidità, quindi nullità ed annullamento, del licenziamento ossia:
→ annullabili per carenza di giusta causa o di giustificato motivo
→ nulli ovvero quelli intimati per motivo illecito o discriminatorio
→ intimati nel periodo di interdizione per matrimonio o maternità.
Inoltre il nuovo termine decadenziale trova spazio anche quando si tratta di questioni legate:
- alla corretta qualificazione giuridica del rapporto lavorativo
- alla legittimità del termine apposto al contratto;
- ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto;
- al trasferimento individuale del lavoratore (articolo 2103 del codice civile);
- alla cessione del contratto di lavoro nell’ambito delle cessioni di ramo d’azienda;
- alla contestazione della legittimità di un rapporto di lavoro somministrato.
Rimangono esclusi dalla menzionata disciplina i licenziamenti avvenuti oralmente in quanto inesistenti.
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