Dal 1° gennaio in vigore le nuove disposizioni in materia di trattamenti pensionistici. Chiarimenti Inps
Autore: Roberta Moscioni
Pubblicato il 15 marzo 2012
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Con la circolare n. 35 del 14 marzo 2012, l’Inps commenta le nuove disposizioni in materia pensionistica introdotte dalla manovra Monti.
Il Dl 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011, ha infatti previsto che, a partire dal 1° gennaio 2012, tutte le precedenti prestazioni pensionistiche vengano sostituite dalla pensione di vecchiaia e dalla pensione anticipata. Tali prestazioni spettano a tutti i lavoratori (uomini e donne) che sono iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive ed esclusive della stessa, oltre che alla Gestione separata (regimi misto e contributivo), e che hanno maturato i requisiti a decorrere dall’inizio del corrente anno.
Per l’accesso alle suddette due prestazioni pensionistiche, i soggetti interessati devono possedere i requisiti previsti dalla legge.
Per l’accesso alla pensione di vecchiaia oltre al raggiungimento del requisito anagrafico indicato nella circolare occorre che i lavoratori abbiano maturato un’anzianità contributiva minima pari a 20 anni. La vera novità della riforma pensionistica è che ai fini del raggiungimento di tale requisito è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurato.
Inoltre, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2012, i soggetti con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996 possono conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia al ricorrere non solo delle condizioni anagrafiche e contributive descritte, a condizione che l’importo della pensione risulti essere non inferiore, per l’anno 2012, a1,5 volte l'importo dell'assegno sociale, ma anche se hanno raggiunto i 70 anni di età e 5 anni di contribuzione “effettiva”, indipendentemente dall’importo della pensione.
Per quanto riguarda il requisito dei 5 anni di contribuzione, si specifica che è utile solo la contribuzione effettivamente versata, mentre non viene tenuta in considerazione quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo.
Dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 il requisito anagrafico di 70 anni, al fine dell’adeguamento alla speranza di vita, è incrementato di tre mesi.
Al verificarsi delle suddette condizioni (compimento età anagrafica, requisiti di assicurazione e contribuzione), l’assegno ordinario di invalidità è trasformato d’ufficio in pensione di vecchiaia a condizione che i lavoratori abbiano cessato il rapporto di lavoro dipendente.
Analogo discorso viene fatto dall’Ente previdenziale per ciò che riguarda la pensione anticipata.
A tal proposito, l’Inps, inoltre, spiega che per i soggetti che accedono alla pensione anticipata ad un’età inferiore a 62 anni si applica, sulla quota di trattamento pensionistico relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 2011, una riduzione pari all’1% per ogni anno di anticipo nell’accesso al pensionamento rispetto all’età di 62 anni; la percentuale annua è elevata al 2% per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni. In altri termini, la riduzione è pari all’1% per ciascuno degli ultimi 2 anni mancanti al compimento di 62 anni e al 2% per ciascuno degli anni mancanti al compimento dei 60 anni.
Un’altra novità affrontata dall'Inps è quella relativa alla totalizzazione. Si ricorda che il decreto Monti, con effetto dal 1° gennaio 2012, ha facilitato la totalizzazione contributiva, eliminando la condizione del minimo contributivo di tre anni ai fini dell'esercizio del cumulo. Pertanto, la circolare spiega che a decorrere dal 1° gennaio 2012, è data facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti, ancorché inferiori a tre anni, al fine del conseguimento di un'unica pensione secondo quanto previsto dal Dlgs n. 42/2006.
- ItaliaOggi, p. 33 - Totalizzazioni fuori dalla riforma - Cirioli - www.inps.it
- Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 23 - Assegno anticipato anche con la Cig - Prioschi, Rossi - www.inps.it
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