Dal 1° gennaio 2011 vietate le compensazioni di crediti erariali in presenza di ruoli scaduti

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In tema di compensazioni dei crediti erariali le limitazioni ancora non sono complete ed entro la fine del mese di novembre prossimo dovrebbe attuarsi anche il terzo intervento legislativo previsto dalla “manovra estiva”.

Finora, due sono stati gli interventi realizzati in materia ad opera del Decreto legge n. 185/2008 e del Decreto legge n. 78/2009. Il primo ha previsto un inasprimento delle sanzioni per l’utilizzo di crediti inesistenti, con innalzamento della sanzione dal 100% al 200% se il credito utilizzato è superiore a 50mila euro per anno solare. Il secondo, invece, ha introdotto delle vere e proprie limitazioni alle compensazioni dei crediti Iva, sancendo per le compensazioni di importi superiori a 10mila euro l’obbligo della presentazione della dichiarazione annuale, mentre per quelle di importi superiori a 15mila euro, l’obbligo della richiesta del visto di conformità.

Ultimo in ordine di tempo, è stato il decreto legge n. 78/2010, convertito con modifiche nella legge n. 122/10, che ha introdotto il divieto di compensazione di crediti erariali in presenza di ruoli scaduti. La norma in questione entrerà in vigore dal prossimo 1° gennaio 2011, stabilendo il divieto delle compensazioni dei crediti erariali effettuate per importi corrispondenti a debiti per tributi iscritti a ruolo e non pagati, di importo almeno superiore a 1.500 euro. Entro il prossimo 27 novembre 2010, dunque, dovrà essere emanato il decreto ministeriale che disciplinerà appunto la possibilità di compensare i ruoli erariali con crediti erariali.

Nello specifico, l’articolo 31 del citato Dl 78/2010 ha previsto il divieto di compensazione, nel modello F24, dei crediti relativi alle imposte erariali, fino a concorrenza dell'importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, di ammontare superiore a 1.500,00 euro, per i quali sia scaduto il termine di pagamento; la possibilità di effettuare la compensazione volontaria delle somme iscritte a ruolo con crediti vantati nei confronti di Pubbliche Amministrazioni; l'esclusione della procedura di compensazione volontaria dei debiti iscritti a ruolo di ammontare non superiore a 1.500,00 euro con i crediti d'imposta chiesti a rimborso.

La finalità della norma è quella di impedire la compensazione immediata nel modello F24 (e dunque il mancato versamento delle imposte dovute) a chi è nel contempo debitore di altri importi iscritti a ruolo, anche di considerevole ammontare e risalenti nel tempo, e si ostina a non pagare, costringendo gli organi della riscossione a defatiganti attività esecutive, spesso vanificate da deliberate spoliazioni preventive del patrimonio.

Il nuovo divieto di compensazione, come ricordato, si applica a decorrere dall'1 gennaio prossimo e, in attesa di chiarimenti ufficiali, sembra doversi ritenere che esso riguardi i modelli F24 presentati a partire da tale data, indipendentemente dall'anno di maturazione del credito relativo ad imposte erariali; dall'anno di riferimento delle imposte erariali iscritte a ruolo; dall'anno di formazione del ruolo; dall'anno di scadenza del pagamento della relativa cartella.

In caso di inosservanza del divieto di compensazione in esame, si applica una sanzione pari al 50% dell'importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori e per i quali è scaduto il termine di pagamento fino a concorrenza dell'ammontare indebitamente compensato.

Links Anche in
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 2 – Meno margini sulle compensazioni – Gavelli, Valcarenghi
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 2 – L'importo iscritto deve essere superiore a 1.500 euro
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 2 – La penalità è pari al 50% della somma utilizzata

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