Da settembre green pass per professori e trasporti. Da oggi obbligo per ristoranti e congressi
Pubblicato il 06 agosto 2021
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Nel Consiglio dei Ministri riunito il 5 agosto è stato approvato un nuovo provvedimento che introduce misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, in materia di università e dei trasporti a partire dal 1° settembre 2021.
L’obbligo della certificazione non si applica ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e a chi, per motivi di salute e in base alle indicazioni del CTS, non può vaccinarsi.
Green pass per mezzi di trasporto a lunga percorrenza
Come si legge nel comunicato stampa del Governo del 5 agosto 2021, vengono introdotte nuove norme per l’accesso e l’utilizzo ai mezzi di trasporto.
Il riferimento è la distinzione tra trasporti di medio-lunga percorrenza e trasporto pubblico a breve percorrenza; ciò non riguarda il trasporto aereo per il quale non è prevista nessuna differenziazione.
In pratica, è necessario munirsi di green pass per viaggiare sui seguenti mezzi di trasporto:
- aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
- navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina;
- treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Inter City, Inter City Notte e Alta Velocità;
- autobus per trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
- autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale.
L’obbligo decorre dal 1° settembre fino al 31 dicembre 2021 ovvero quando sarà decretata la fine dello stato di emergenza.
Intesa anche sulla capienza dei mezzi: si passa dal 50% all'80% dei posti disponibili, sia nel trasporto pubblico locale che in quello a lunga percorrenza, in zona bianca e gialla.
Green pass per professori, personale amministrativo e studenti universitari
Sempre dal 1° settembre obbligo di green pass per docenti, presidi e assistenti tecnici amministrativi delle scuole. Nelle università, oltre che per professori e dipendenti l’obbligo varrà anche per gli studenti che si recano alle lezioni.
Chi non rispetta il vincolo sarà considerato assente ingiustificato e, a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro verrà sospeso e non sarà pagata la retribuzione.
Sanzioni - Al personale che non si adeguerà si applicherà una multa da 400 a 1.000 euro; stessa somma varrà per i dirigenti scolastici che non vigileranno sul possesso della certificazione.
Imposte alcune misure di sicurezza minime come l’obbligo di utilizzo di mascherine, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della stessa, per i soggetti impegnati nelle attività sportive. Le linee guida possono derogare all’obbligo di mascherina se alle attività partecipano solo studenti vaccinati o guariti.
L’accesso ai locali scolastici è interdetto ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea oltre i 37,5°.
Altre disposizioni
Prezzi per tamponi rapidi – Ridotto a 8 euro il costo per i ragazzi trai 12 e i 18 anni; 15 euro per i cittadini sopra i 18 anni.
Quarantena ridotta – Sarà emanata una circolare del Ministero della Salute che disporrà la riduzione da 10 a 7 giorni della quarantena per i vaccinati venuti in contatto con i positivi.
Clienti degli alberghi – Questi non saranno tenuti all'obbligo di green pass per accedere ai ristoranti e ai bar delle strutture a loro riservate.
Dal 6 agosto green pass per molte strutture. Nodo sui controlli
Dal 6 agosto entra in vigore la norma del Dl n. 105/2021 che prevede il possesso della certificazione per accedere a spettacoli, eventi e competizioni sportive, a musei e mostre.
Obbligo di pass anche per consumare al tavolo in bar e ristoranti al chiuso, per entrare in centri termali, piscine, palestre, centri benessere al chiuso.
Ancora dovrà essere mostrato il passaporto verde per partecipare a concorsi pubblici, sagre e fiere, convegni e congressi, per entrare in parchi tematici e di divertimento, centri culturali, centri sociali e ricreativi (per gli spazi al chiuso), sale gioco e scommesse, sale bingo e casinò.
Si ricorda che il “lasciapassare” viene rilasciato dopo la somministrazione vaccinale (già 15 giorni dopo la prima dose) o dopo un tampone negativo (con validità di 48 ore) o dopo la guarigione da Covid certificata.
L’obbligo di controllare che le persone siano munite del richiesto green pass ricade sui proprietari ed esercenti dei vari locali. A tal proposito il Ministero della Salute ha rilasciato un’App “Verifica C-19” attraverso la quale si potrà accertare il possesso del documento.
Ma molti esercenti non hanno accettato di buon grado il dovere di effettuare il controllo richiesto. Per la Fipe-Confcommercio, la responsabilità dell’uso improprio del green pass non può ricadere sulle imprese. Sulla stessa linea Confesercenti che, pur comprendendo le motivazioni che hanno portato all'obbligo del green pass, si vede contraria ad imporre ai pubblici esercizi il ruolo di controllore in sostituzione dello Stato.
In caso di violazione, la multa è fissata da 400 a 1.000 euro sia a carico dell’esercente che del cliente o utente. Il ripetersi dell’infrazione per tre volte in tre giorni diversi comporta la chiusura dell’esercizio da 1 a 10 giorni.
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