Da INPS istruzioni sul congedo per emergenza COVID-19

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Da INPS istruzioni sul congedo per emergenza COVID-19

Il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, all’art. 23 introduce il congedo indennizzato (cosiddetto congedo COVID-19) per la cura dei minori durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado utile a far fronte all’emergenza epidemiologica COVID-19. Tale congedo è fruibile dai genitori lavoratori dipendenti del settore privato, dai lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dai lavoratori autonomi iscritti all’INPS. In alternativa al congedo è prevista la possibilità per i genitori di richiedere un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting o integrativi dell’infanzia, secondo quanto stabilito dalla Circolare n. 73/2020. L’INPS, con la circolare n. 81 dell’8 luglio 2020, fornisce istruzioni inerenti alla durata del congedo COVID-19 e all’ampliamento del periodo di fruizione dello stesso, nonché all’estensione dei permessi retribuiti ex Legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Ampliamento del periodo di fruizione e delle giornate fruibili ed indennizzabili per congedo COVID-19

L’art. 72, comma 1, lett. a), Decreto Legge 19 Maggio 2020, n. 34, estende il periodo in cui è possibile fruire del congedo COVID-19: dal 5 Marzo 2020 al 31 Luglio 2020, superando, dunque, il precedente limite temporale del 3 maggio 2020. E’ stato anche incrementato da 15 a 30 il numero di giorni fruibili dai genitori per l’assistenza ai figli. Pertanto, i genitori possono fruire di congedo COVID-19, alternativamente e per un periodo massimo di 30 giorni, per la cura di tutti i figli e non per ciascun figlio.

Modalità di presentazione delle domande di congedo COVID-19

La domanda di congedo COVID-19 può essere presentata, anche per via telematica, a partire dal 29 marzo 2020. Per le domande di congedo parentale o prolungamento del congedo presentate a partire dal 29 marzo 2020, per periodi ricadenti nell’arco temporale ricompreso dal 5 marzo 2020 al 31 luglio 2020, si precisa che queste non saranno oggetto di conversione/trasformazione d’ufficio in domande di congedo COVID-19. Tuttavia, chi avesse presentato domanda di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale in luogo di una domanda di congedo COVID-19 durante i giorni di attesa della proroga della misura (ad esempio dal 4 al 19 maggio 2020) potrà presentare una nuova domanda di congedo COVID-19, in sostituzione della precedente domanda. Con riferimento alle modalità di presentazione della domanda di congedo COVID-19 dovrà essere utilizzata la procedura “Domanda di congedo parentale”, all'interno della quale, dopo la compilazione dei dati anagrafici dell'altro genitore, è richiesto di opzionare la scelta di presentare domanda per il congedo COVID-19 o domanda per il congedo COVID-19 con figlio disabile oppure se si vuole proseguire con la presentazione della normale domanda di congedo parentale.

Bonus baby-sitting e bonus per l’iscrizione ai centri estivi o ai servizi integrativi per l’infanzia

In alternativa al congedo COVID-19 i genitori hanno la possibilità di richiedere un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting o, in alternativa, per l’iscrizione ai centri estivi o ai servizi integrativi per l’infanzia, nel limite massimo complessivo di € 1.200 o, nel caso di lavoratori dipendenti di cui all’articolo 25, comma 3, Decreto Legge del 17 Marzo 2020, n. 18, di € 2.000.

Allegati Anche in
  • edotto.com – Edicola del 25 giugno 2020 - CNDCEC, le misure sul lavoro per l’emergenza COVID-19 – Bonaddio

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