Da dedurre le spese relative all’immobile di abitazione della ex e del figlio

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Con l'ordinanza n. 13029 del 24 maggio 2013, la Corte di cassazione ha accolto il ricorso presentato da un uomo contro la decisione con cui la Commissione tributaria regionale aveva escluso che lo stesso potesse dedurre, dal reddito rilevante ai fini Irpef per l’anno 2003, delle spese “afferenti all’immobile di abitazione della moglie e del figlio” e che lo stesso aveva dovuto fronteggiare sulla base del provvedimento del Tribunale emesso in sede di separazione legale.

Secondo i giudici di legittimità, in particolare, il ricorso era da ritenere meritevole di accoglimento alla luce delle disposizioni contenute nell’articolo 10, comma 1 lettera c) del DPR n. 917/1986 ai sensi del quale sono detraibili dal reddito “gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorità giudiziaria”. Ed infatti, le spese che il contribuente aveva affrontato per assicurare alla coniuge e al figlio la disponibilità di un alloggio costituivano un contributo per il mantenimento, ai sensi dell’articolo 156 del Codice Civile.
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