Da Caf e professionisti vigilanza sugli sconti

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Il tema del 730/2008 viene ancora una volta affrontato dall’agenzia delle Entrate. Ora è la circolare n. 36/E del 9 aprile del 2008 ad occuparsene, illustrando il calendario del 730 e gli adempimenti connessi. Questa volta i destinatari del documento dell’Agenzia sono i contribuenti oltre ai Caf, professionisti e sostituti d’imposta. La prima scadenza fissata per i contribuenti è quella del 30 aprile, giorno ultimo per la consegna del 730 al sostituto d’imposta. Per la consegna al Caf o agli altri intermediari, la scadenza è invece fissata al 31 maggio, che slitta a martedì 3 giugno. Per le dichiarazioni integrative i Caf dovranno comunicare i dati entro il 10 novembre. Se il contribuente presenta il modello al sostituto d’imposta entro il 30 aprile, questo deve essere senza documentazione relativa ai dati dichiarati. Entro il 31 maggio il contribuente consegna al sostituto copia della dichiarazione elaborata e prospetto di liquidazione. Se vengono rilevati errori, il sostituto deve ricalcolare correttamente gli importi ed elaborare un nuovo modello 730-3 oltre al modello di base, se la rettifica riguarda la dichiarazione da consegnare al sostituto. La data di consegna dei modelli in via telematica da parte del sostituto d’imposta all’agenzia delle Entrate è fissata per il 25 giugno. Se entro tale data il sostituto ha operato rettifiche sulle dichiarazioni, deve presentare on-line sia i modelli 730 originari che quelli rettificati. Se la consegna delle documentazione avviene al Caf o ad un professionista abilitato, questi devono comunicare al sostituto, entro il 25 giugno, il risultato contabile della dichiarazione modello 730-4, per consentirgli di effettuare il conguaglio sulla retribuzione corrisposta ai dipendenti nel mese di luglio. Il Caf e il professionista devono prestare particolare attenzione al calendario degli sconti, soprattutto con riferimento alla spesa sostenuta per i farmaci, che fino al 30 giugno 2007 può essere certificata con la prescrizione medica corredata dallo scontrino fiscale o dal documento ripepilogativo, che non ha natura contabile, rilasciato dal farmacista. Dal 1° luglio 2007, la detrazione verrà effettuata solo sulle spese certificate da scontrino “parlante”. La novità di quest’anno in materia di 730 è che non devono essere effettuate operazioni di conguaglio, sia a credito che a debito, se l’importo di ogni singola imposta addizionale che risulta dal modello 730 non supera il limite di 12 euro.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 40 – Scontrini dei farmaci al setaccio - Bongi

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