Da Banca d’Italia nuove regole antiriciclaggio per intermediari
Pubblicato il 09 aprile 2019
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Nuove disposizioni, dalla Banca d’Italia, in tema di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
Sono contenute nel provvedimento del 26 marzo 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 dell’8 aprile 2019.
Allineamento a norme UE
Con il testo viene operato un adeguamento delle attuali previsioni alle norme Ue.
In particolare, viene data attuazione alla disciplina in materia di organizzazione, procedure e controlli interni contenute nel Decreto legislativo n. 231/2007, per come modificato dal Decreto legislativo n. 90/2017, di recepimento della cosiddetta “quarta direttiva antiriciclaggio”.
Inoltre, il provvedimento contiene indicazioni sui requisiti, le procedure, i sistemi di controllo e le funzioni del punto di contatto centrale, ai sensi di quanto disposto nel Regolamento delegato della Commissione europea n. 1108/2018, nonché recepisce gli orientamenti congiunti delle Autorità di vigilanza europee anche per quanto concerne le misure sui dati informativi mancanti o incompleti relativi all'ordinante o al beneficiario nei servizi di pagamento.
Principi generali, destinatari
In primo luogo, il testo è focalizzato sui principi alla cui luce i destinatari del provvedimento - ovvero banche, società di intermediazione mobiliare, di gestione del risparmio e di investimento, intermediari, istituti di pagamento, società fiduciarie, soggetti eroganti micro-credito, Poste Italiane (per l’attività di bancoposta), Cassa Depositi e Prestiti - sono tenuti ad applicare la nuova disciplina.
Viene così fatto riferimento al principio di proporzionalità, in coerenza con la natura, la dimensione, la complessità dell’attività svolta, la tipologia e la gamma dei servizi prestati.
Le banche e gli intermediari – si legge altresì – sono tenuti a dotarsi di un assetto organizzativo, di procedure operative e di controllo, nonché di sistemi informativi idonei, in applicazione del principio dell'approccio basato sul rischio (cosiddetto “risk based approach”).
Vengono stabiliti, a seguire, alcuni “presidi organizzativi minimi” di cui i destinatari devono dotarsi, ovvero:
- attribuzione, a una funzione di controllo aziendale, della responsabilità di assicurare l’adeguatezza, la funzionalità e l’affidabilità dei presidi antiriciclaggio (funzione antiriciclaggio);
- formalizzazione dell’attribuzione della responsabilità per la segnalazione delle operazioni sospette (responsabile della segnalazione delle operazioni sospette);
- attribuzione, a una funzione di controllo aziendale, del compito di verificare in modo continuativo il grado di adeguatezza dell’assetto organizzativo antiriciclaggio e la sua conformità rispetto alla disciplina (funzione di revisione interna).
Entrata in vigore e applicazione
Le nuove disposizioni entreranno in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ma i destinatari del provvedimento saranno tenuti ad adeguarvisi entro il 1° giugno 2019.
Si applicheranno, invece, a partire dal 1° gennaio 2020 le norme relative:
- all'obbligo di definire e approvare una policy motivata sulle scelte in materia di assetti organizzativi, procedure e controlli interni, adeguata verifica e conservazione dei dati;
- all'obbligo, per le capogruppo, di istituire una base informativa comune;
- all'obbligo di condurre un esercizio di autovalutazione dei rischi di riciclaggio.
Le disposizioni contenute nel Provvedimento della Banca d’Italia, prima di essere pubblicate, sono state sottoposte a consultazione pubblica.
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