Curatore fallimentare, punibile per falso ideologico

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Curatore fallimentare, punibile per falso ideologico

L’attività del curatore fallimentare non è del tutto discrezionale e la stessa è pertanto ascrivibile al paradigma normativo di cui all’articolo 149 del Codice penale, relativo al falso ideologico.

E’ quanto evidenziato dalla Corte di cassazione, con sentenza n. 97 del 3 gennaio 2020.

Secondo la Suprema corte, in particolare, il fatto che un curatore del fallimento abbia disatteso ingiustificatamente e senza una spiegazione plausibile gli orientamenti di legittimità, può essere considerato un elemento valutabile, con il concorso di altri indizi univoci, coerenti e concordanti, ai fini della sussistenza del delitto di falso ideologico in riferimento all’articolo 33 della Legge fallimentare.

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