Cumulo pensione e redditi di lavoro autonomo

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Stante il divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo, i titolari di pensione sono tenuti a produrre all'ente erogatore della pensione la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo riferiti all'anno precedente, entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione ai fini dell'IRPEF per il medesimo anno.

Con messaggio n. 7113 del 19 settembre 2014, l’INPS ricorda che entro il 30 settembre 2014, i titolari di pensione soggetti al divieto di cumulo parziale della pensione con i redditi da lavoro autonomo, sono tenuti a dichiarare i redditi da lavoro autonomo conseguiti nell'anno 2013.

Pensionati esclusi

Sono esclusi dall'obbligo di dichiarazione, in quanto non soggetti al divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo:

- i titolari di pensione e assegno di invalidità avente decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1994;

- i titolari di pensione di vecchiaia;

- i titolari di pensione di vecchiaia liquidata nel sistema contributivo;

- i titolari di pensione di anzianità e di trattamento di prepensionamento a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima;

- i titolari di pensione o assegno di invalidità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima, delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni.

Redditi da dichiarare

Chiarisce l’Istituto che i redditi da lavoro autonomo devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e al lordo delle ritenute erariali.

Il reddito d'impresa deve essere dichiarato al netto anche delle eventuali perdite deducibili imputabili all'anno di riferimento del reddito.

Modalità

I soggetti tenuti alla dichiarazione individuati a livello centrale hanno ricevuto la richiesta di presentare la dichiarazione in questione con il “bustone”.

Coloro che non avessero ricevuto la richiesta, pur essendo tenuti a rendere la dichiarazione, possono scaricare il modulo 503 AUT dalla sezione dedicata del portale dell’Istituto (www.inps.it – MODULI), compilarlo e inviarlo a mezzo PEC alla sede competente.
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