Coronavirus. Nuove linee guida del CSM
Pubblicato il 13 marzo 2020
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Il CSM ha adottato ulteriori linee guida in ordine all’emergenza sanitaria da Coronavirus, all’esito dell’emanato Decreto Legge n. 11/2020.
Dopo le istruzioni già fornite lo scorso 5 marzo, il Consiglio Superiore della Magistratura ha infatti ritenuto opportuno offrire alcune prime indicazioni ai dirigenti degli uffici giudiziari alla luce, come detto, delle ultime “Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria” di cui al menzionato Decreto legge.
Le nuove linee guida sono state approvate a mezzo di delibera dell’11 marzo 2020.
Coronavirus. Raccomandazioni a dirigenti degli Uffici giudiziari
In particolare, rispetto alle misure organizzative dal 23 marzo 2020, viene raccomandato ai dirigenti degli uffici di adottare procedure partecipate, “idonee a coinvolgere – con modalità compatibili con il rispetto delle misure igienico-sanitarie prescritte - in funzione consultiva i componenti dell’ufficio, l’Avvocatura ed il personale amministrativo”;
Con riferimento ai rinvii delle udienze penali e di sorveglianza, da disporre dopo il 22 marzo, viene chiesto di valutare la possibilità di individuare, anche a seguito di interlocuzioni con gli organismi dell’Avvocatura, modalità di rinvio utili a contenere l’aggravio degli adempimenti processuali e il rischio di contagio; è precisato, in proposito, che in caso di rinvii disposti in udienza, sia opportuno favorire la partecipazione di un unico difensore, eventualmente designato dal locale Consiglio dell’Ordine, all’unico scopo di consentire la costituzione del rapporto processuale.
Relativamente alle udienze penali da tenere quando i detenuti, gli imputati, i proposti e i loro difensori espressamente chiedano che si proceda, viene suggerita la possibilità di acquisire, tramite interlocuzione con il foro, la richiesta con anticipo rispetto alla data fissata, in modo da poter organizzare lo svolgimento dell’udienza in videoconferenza.
Per quel che concerne i processi civili, viene raccomandato:
- di disporre il rinvio con provvedimento telematico e non cartaceo;
- di consentire, ove possibile, l’esercizio da parte dei magistrati della facoltà di modalità di celebrazione delle udienze di cui all’art. 2, comma 2 lett. h) del DL, ossia di svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice.
Tutte queste indicazioni – viene precisato nelle linee guida - potranno essere seguite anche in relazione alle udienze dei Tribunali per i Minorenni, rispettivamente per gli affari penali e civili.
- edotto.com – Punto & Lex del 6 marzo 2020 - Giustizia: aggiornamenti sulle misure adottate – Pergolari
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