Crisi d'impresa: sì del Consiglio di Stato allo schema di decreto
Pubblicato il 16 maggio 2022
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Con parere n. 832 del 13 maggio 2022, il Consiglio di Stato si è pronunciato, favorevolmente, sullo schema di decreto legislativo recante modifiche al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo n. 14/2019, in attuazione della direttiva 2019/1023/UE.
Il CdS, mediante la Commissione speciale appositamente istituita, si è espresso, in primo luogo, in ordine alla tecnica utilizzata per la novella, evidenziando di condividere la scelta del Governo di recepire la direttiva menzionata attraverso modifiche al Codice della crisi nonché di prevedere che lo schema di decreto legislativo di cui si discute sia vigente simultaneamente all’entrata in vigore dell’intero Codice, ricomprendendo anche la legislazione emergenziale dei DL n. 118 e n. 152/2021, emanati nel contesto della pandemia Covid-19.
Indicate, tuttavia, alcune criticità che derivano da tale trasfusione "integrale" dei due decreti legge: secondo il Collegio amministrativo, il consolidamento della legislazione emergenziale nel Codice della crisi avrebbe dovuto comportare anche l’utilizzo di una modalità di redazione tendenzialmente omogenea, nel rispetto dei criteri di semplificazione, chiarezza, coerenza e certezza delle regole e si sarebbe potuta realizzare una effettiva semplificazione sostanziale delle regole, laddove, per contro, sono stati riprodotti articoli con molti commi e commi composti da molti periodi.
Venendo al contenuto dello schema, il Consiglio di stato appoggia la scelta di prevedere che la formazione degli esperti nella composizione negoziata sia ispirata a un principio che nel diritto europeo è riferito ai professionisti nominati da un’autorità giudiziaria o amministrativa.
Sui requisiti professionali che devono possedere coloro che aspirano all’iscrizione nell’elenco degli esperti, viene tuttavia evidenziata l'opportunità che l’Amministrazione provveda a una categorizzazione delle esperienze professionali ritenute rilevanti.
E' inoltre rilevata l’assenza di una formazione rivolta ai giudici che si occupano delle procedure della crisi e dell’insolvenza e di una formazione rivolta agli imprenditori interessati, ritenuta "essenziale per conferire effettività agli strumenti di allerta precoce".
A seguire, la Commissione ha manifestato il proprio apprezzamento rispetto alla predisposizione di uno strumento di costante monitoraggio sull’applicazione concreta del nuovo strumento della composizione negoziata, anche se, nel contempo, ha evidenziato l’assenza di analoghi strumenti rispetto agli accordi di ristrutturazione dei debiti e al concordato preventivo in continuità aziendale.
In rapporto con la direttiva, è condivisa la scelta dell'Esecutivo di rafforzare le procedure di allerta della crisi e di arricchire il diritto interno con lo strumento extragiudiziario della composizione negoziata.
L’introduzione nel Codice della nuova disciplina, tuttavia, avrebbe richiesto una maggiore attenzione nel coordinamento con i quadri di ristrutturazione preventiva e con gli altri strumenti di regolazione della crisi previsti nel Codice o introdotti ex novo, come nel caso del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione.
Viene rilevata, in proposito, l'oggettiva moltiplicazione degli strumenti regolatori della crisi, con parziali possibili sovrapposizioni e incertezze nella individuazione dei presupposti per l’accesso all’uno o all’altro.
Le ulteriori osservazioni contenute nel parere riguardano, peraltro:
- le segnalazioni dei creditori pubblici qualificati, rispetto alle quali sono ritenuti molto bassi gli importi dei crediti che assumono rilievo ed è criticato il mancato collegamento alle dimensioni dell’impresa;
- il ruolo del Pm nella composizione negoziata, questione in merito alla quale il CdS invita il Governo ad effettuare una scelta chiara per evitare inevitabili contenziosi;
- il procedimento relativo alle misure protettive e cautelari;
- alcuni aspetti concernenti gli esiti delle trattative della composizione negoziata.
Rispetto alla disciplina transitoria, infine, la Commissione speciale propone che per i procedimenti già pendenti alla data di entrata in vigore del Codice, si preveda una sospensione della procedura, con apertura di una finestra temporale finalizzata a verificare la possibilità di superare lo stato di crisi mediante l'impiego di una delle procedure disciplinate dal Codice medesimo.
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