Crisi di liquidità non è motivo per omettere il pagamento dell’Iva
Pubblicato il 09 febbraio 2018
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La Corte di Cassazione non concede sconti in caso di mancato pagamento dell’Iva della società per mancanza di liquidità.
Un imprenditore ha presentato ricorso in Cassazione contro la pronuncia del tribunale di Firenze che aveva disposto il sequestro preventivo dei beni finalizzato alla confisca nei confronti della società.
Secondo i motivi di ricorso, il Tribunale ha errato nel disporre il sequestro in quanto non ha tenuto in considerazione che l’imprenditore, in base ad un accordo con il Fisco, continua a versare regolarmente le rate; inoltre, sempre i giudici del tribunale, non hanno valutato che l’omesso pagamento dell’Iva era dovuto ad una crisi di liquidità.
Su tutti e due i motivi la Corte di Cassazione esprime il proprio disaccordo.
Il secondo comma dell’art. 12-bis Dlgs 74/2000, in tema di reati tributari, disponendo che la confisca dei beni costituenti profitto o prodotto del reato non colpisce la parte che il contribuente si impegna a versare, non preclude la possibilità di sequestro preventivo diretta alla confisca per la parte degli importi non ancora corrisposti.
Per quanto riguarda la crisi di liquidità, la sentenza n. 5781 del 7 febbraio 2018 ricorda che è pacifico nella giurisprudenza della Cassazione che, per il reato di omesso versamento Iva, la colpevolezza non viene esclusa in presenza di asserita crisi di liquidità del debitore, a meno che il contribuente non dimostri di aver adottato tutte le iniziative per provvedere alla corresponsione del tributo.
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