Crisi da sovraindebitamento: Linee guida sui compensi OCC

Pubblicato il



Crisi da sovraindebitamento: Linee guida sui compensi OCC

Pubblicate le “Linee guida sui compensi del gestore nelle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento” elaborate dal Consiglio nazionale dei commercialisti e Fondazione Adr commercialisti.

Il documento, si legge nella comunicazione del Cndcec, intende fornire gli indirizzi per i compensi del Gestore nell’ambito delle procedure disciplinate dal nuovo Codice della Crisi, in conformità alle disposizioni dell’articolo 22 “Determinazione compensi e rimborsi spese dell’OCC” delle “Linee guida per la redazione dei Regolamenti OCC dei commercialisti” del 29 marzo 2023 della Fondazione ADR Commercialisti.

Finalità delle Linee guida sui compensi OCC

La finalità delle Linee guida sui compensi del gestore è quella di rendere uniformi i comportamenti degli Organismi di Composizione della Crisi (OCC) appartenenti ai diversi Ordini territoriali con riferimento alle regole che disciplinano la corresponsione dei compensi di cui al decreto ministeriale 24 settembre 2014, n. 202.

Infatti, al momento, vi sono varie criticità legate alla determinazione dei compensi spettanti agli OCC - Organismi di Composizione della Crisi - in particolare quelle relative alla percezione di acconti in alcune ipotesi ed alla liquidazione dei compensi al termine della fase esecutiva delle procedure.

Nella premessa alle suddette Linee guida si evidenzia come, in assenza di indirizzi univoci, la redazione del documento è stata effettuata sulla base delle più recenti pronunce giurisprudenziali che hanno già affrontato la questione e che sono concordi nel dare prevalenza alla pattuizione tra le parti rispetto ogni altro criterio di liquidazione dei compensi.

Diversi sono gli argomenti trattati:

  • compensi e spese;
  • quantificazione del compenso e comunicazione del preventivo/contratto;
  • ripartizione degli acconti sul compenso e saldo finale;
  • obblighi del debitore;
  • i rapporti tra OCC e gestore;
  • ripartizione proporzionale del compenso;
  • prededucibilità dei crediti OCC.

Completano il documento del Consiglio nazionale dei commercialisti e Fondazione Adr commercialisti due allegati: il modello “Comunicazione preventivo compensi e spese” (Allegato A) e il modello “Lettera di incarico professionale” (Allegato B).

Determinazione dei compensi agli OCC

I compensi corrisposti all’OCC – comprensivi di quelli per l’OCC, per il Gestore della crisi e l’eventuale rimborso delle spese anticipate - si determinano:

  • in applicazione dei parametri dettati dagli articoli 14 e seguenti del decreto n. 202/2014;
  • mediante un accordo con il debitore attraverso un contratto d’opera intellettuale.

La norma prevede la dazione di acconti sul compenso finale.

Quantificazione

L’Organismo di Composizione della Crisi (OCC), in base alla documentazione allegata nell’istanza presentata dal sovraindebitato, quantifica e comunica all’istante il “preventivo di spesa” tenendo conto dei parametri dell’articolo 16 del decreto n. 202/2014.

L’importo complessivo così determinato - che tiene conto dei valori dell’attivo e del passivo del debitore - deve essere ripartito nelle seguenti tre fasi:

  • la fase degiurisdizionalizzata, relativa al procedimento istruttorio fino al rilascio della Relazione;
  • la fase della procedura instaurata dinanzi al Tribunale a seguito della presentazione della domanda e fino all’eventuale Decreto di omologa;
  • la fase esecutiva (post omologa), fino al rilascio della Relazione finale e liquidazione del compenso da parte del Giudice.

ATTENZIONE: Occorre, seppure il compenso sia unico, attribuire ad ogni fase un congruo valore la cui somma dia il totale del complessivo del compenso pattuito con i suddetti parametri.

Obblighi del debitore

Il compenso è dovuto dal sovraindebitato indipendentemente dall’esito delle attività previste dalle norme. 

E’ però disposta una riduzione dello stesso da parte dell’OCC in caso di mancata omologa o mancata dichiarazione di apertura della procedura liquidatoria, non dipendenti da cause imputabili all’Organismo o al gestore, né dal sovraindebitato.

Diversamente, se il debitore, a seguito dell’omologazione, non effettui, in tutto o in parte, il pagamento determinato in violazione degli obblighi contenuti nel piano di ristrutturazione o nell’accordo/concordato minore, tanto da portare alla successiva revoca dell’omologazione, le somme residue spettanti all’OCC sono dovute senza alcuna riduzione e verranno poste in riscossione.

Allegati

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito