Creditore direttamente informato da chi gestisce le banche dati

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Anche senza attendere l’emanazione dei decreti attuativi di cui all’art. 155 quater disp. att. c.p.c., i creditori procedenti possono richiedere direttamente - previa autorizzazione del Tribunale - ai gestori delle banche dati, le informazioni in esse contenute, relative ai propri debitori.

E’ quanto affermato dal Tribunale di Mantova, con sentenza resa il 3 febbraio 2015, in accoglimento dell’istanza presentata da una s.r.l. creditrice, volta ad ottenere l’autorizzazione ex art. 492 bis c.p.c., alla ricerca, con modalità telematica, dei beni da pignorare del proprio debitore.

Ha rilevato innanzitutto il Tribunale, come, nel caso di specie, le strutture tecnologiche in dotazione, non fossero idonee a consentire l’accesso diretto, da parte degli ufficiali giudiziari, alle informazioni contenute nelle banche dati.

In tale ipotesi, l’art. 155 quater disp. att. c.p.c., consente espressamente al creditore procedente –purché così qualificato, in possesso del titolo esecutivo e previa autorizzazione del Tribunale – di rivolgersi direttamente ai soggetti gestori delle predette banche dati, per ottenere le informazioni ivi contenute.

Né occorre attendere – ha specificato ancora il Tribunale – l’emanazione dei decreti ministeriali di cui al medesimo art. 155 quater disp. att. c.p.c., posto che gli stessi sono finalizzati a regolare le modalità di accesso diretto alle banche dati da parte degli ufficiali giudiziari.

Non riguardano, dunque, la differente ipotesi – qui ricorrente- della richiesta, da parte del creditore, di informazioni direttamente ai soggetti gestori dei sistemi informatici, attraverso interrogazioni dagli stessi effettuate.
Anche in
  • ItaliaOggi, p. 25 – Nessun segreto per il creditore - Ciccia

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