Credito indebitamente fruito: si può usare la tregua fiscale?

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Credito indebitamente fruito: si può usare la tregua fiscale?

L’Agenzia delle Entrate, con risposta n. 422 del 30 agosto 2023, fornisce la soluzione per il caso di adesione alla definizione delle liti pendenti per atti relativi a recupero del credito Iva utilizzato indebitamente in compensazione.

Volendo aderire alla “tregua fiscale” di cui alla legge n. 197/2022, si chiede se effettuando il pagamento richiesto è poi ammesso riportare l'intero credito oggetto della contestazione nel rigo VL40 della dichiarazione Iva.

Vediamo come si è espressa l’AdE sui tempi di rigenerazione del credito Iva.

Tregua fiscale, atti definibili

Innanzitutto viene richiamato il quadro normativo di riferimento ossia la legge di bilancio 2023 che ha introdotto la “tregua fiscale” per la quale possono essere definite con il pagamento di un importo pari al valore della controversia le liti tributarie in cui è parte l'Agenzia delle Entrate o l'Agenzia delle Dogane, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della legge.

Nel caso trattato, il rifermento è alla definizione in via agevolata delle controversie tributarie che hanno per oggetto atti di recupero crediti d'imposta indebitamente utilizzati; sul punto la circolare n. 2/E del 27 gennaio 2023 ha chiarito che “possono essere definite non soltanto le controversie instaurate avverso atti di natura impositiva, quali gli avvisi di accertamento e atti di irrogazione delle sanzioni, ma anche quelle inerenti atti meramente riscossivi”. Dunque, anche gli atti di recupero dei crediti d'imposta indebitamente utilizzati possono rientrare nella suddetta “tregua fiscale”.

Circa le modalità di attuazione della misura, viene ricordato che il perfezionamento avviene con la presentazione della domanda (entro il 30 settembre 2023) e con il pagamento dell'importo netto dovuto o della prima rata entro il termine previsto.

Tuttavia, il perfezionamento è soggetto al controllo che effettuerà l'ufficio, da cui potrebbe scaturire il diniego della definizione agevolata che l'Agenzia delle Entrate può notificare entro il 30 settembre 2024.

Tutto ciò porta ad affermare che le somme dovute a seguito dell’adesione alla tregua fiscale sono utili a definire la controversia con il Fisco ma non di accertare l’esatto imponibile.

Quindi la definizione non comporta l’automatica rigenerazione del credito.

Come rigenerare il credito Iva?

La risposta n. 422 del 30 agosto 2023 fa presente che se si intende rigenerare il credito Iva per recuperarlo nuovamente in detrazione nella prima liquidazione periodica o nella dichiarazione annuale, occorre:

  • pagare l'imposta indicata nell'atto di recupero al di fuori della definizione agevolata;
  • rinunciare alla controversia con riferimento alla sola imposta pretesa.

Pertanto, la controversia sulle liti pendenti sarà limitata alle sole sanzioni e agli interessi, e potrà essere definita secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 191, della Legge di Bilancio 2023. Questa richiede la sola presentazione della domanda.

A seguito di tale procedura il credito rigenerato potrà essere riportato nel Modello IVA/2024 (per il periodo d’imposta 2023), Rigo VL40.

Similmente si è espressa l’Agenzia nella risposta n. 423/2023.

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