Credito in parte riconosciuto. Niente soccombenza
Autore: Eleonora Mattioli
Pubblicato il 13 maggio 2015
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Con sentenza n. 9587 depositata il 12 maggio 2015, la Corte di Cassazione, terza sezione civile, ha parzialmente accolto – limitatamente alle spese di giudizio – il ricorso presentato da una S.p.a. avverso la pronuncia con cui la Corte d'Appello l'aveva condannata a restituire parte della somma precedentemente ottenuta dalla Usl resistente, ad esito di un giudizio monitorio.
Nell'intricata vicenda in questione, la S.p.a. ricorrente – in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale – aveva dapprima chiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo per il pagamento, da parte della Usl, di un ingente somma a corrispettivo di prestazioni diagnostiche e di laboratorio svolte nei confronti di quest'ultima.
Aveva tuttavia trovato in toto accoglimento, in primo grado, l'opposizione con cui la Usl eccepiva di aver in parte pagato dette prestazioni e che per la restante parte, alcun compenso era dovuto in quanto frutto di errata tariffazione della controparte
Su appello della S.p.a., in seguito, la Corte territoriale ritornava sulla statuizione di primo grado e riconosceva come dovuta solo una parte dell'ingente cifra richiesta, condannando la società - oltre alle spese processuali - a restituire parte di quanto aveva "indebitamente" percepito in dipendenza del giudizio monitorio.
Avverso detta pronuncia ricorreva in Cassazione la S.p.a., lamentando, tra i vari motivi, anche la debenza delle spese processuali, pur essendole stato riconosciuta, sebbene per importo notevolmente inferiore, il credito originariamente reclamato.
La Cassazione, con la pronuncia in questione, ha ritenuto meritevole di accoglimento detta censura – e respinto tutte le altre – sulla base dell'espresso principio di diritto secondo cui "poiché la valutazione di soccombenza, ai fini della condanna alle spese, va sempre rapportata all'esito finale della lite anche in caso di giudizio seguito ad opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto – sia pure in minima parte rispetto a quanto richiesto ed ottenuto con il giudizio monitorio – il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo e la condanna alla restituzione di quanto, eccedente rispetto al dovuto, percepito in dipendenza della provvisoria esecutività di questo, non può tuttavia qualificarsi soccombente ed essere condannato alle spese dell'appello, ove la pronunzia che questo conclude, sebbene impropriamente rigettando il gravame avverso l'integrale accoglimento dell'opposizione, comunque escluda dalla restituzione le somme qualificate, appunto, come effettivamente dovute.
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