Credito d’imposta formazione 4.0: pubblicato il decreto attuativo

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Credito d’imposta formazione 4.0: pubblicato il decreto attuativo

In “Gazzetta Ufficiale” il decreto MiSE del 4 maggio 2018, recante le “Disposizioni applicative del credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0”.

Completato, dunque, l’iter per la piena operatività del credito d’imposta relativo alle spese di formazione 4.0, introdotto dalla Legge di bilancio 2018 (articolo 1, commi da 46 a 56).

Obiettivo del bonus formazione 4.0

La Legge n. 205/2017 ha previsto un incentivo finalizzato a supportare l’acquisizione di competenze sulle tecnologie 4.0 applicate negli ambiti:

  • Informatica;

  • Tecniche e tecnologie di produzione;

  • Vendita e marketing da parte dei lavoratori dipendenti di imprese italiane.

La piena operatività del Credito di Imposta alla Formazione 4.0 rappresenta un passaggio importante del Piano Impresa 4.0: una misura automatica finalizzata alla generazione e al rafforzamento di competenze 4.0 necessarie per abilitare gli investimenti a maggior contenuto di innovazione nelle imprese e a mettere al centro la formazione dei lavoratori nelle strategia di recupero di competitività internazionale.

Misura del credito d'imposta e modalità di fruizione

Il Bonus formazione consiste in un credito d’imposta al 40% sul costo del personale dipendente, per tutto il periodo in cui un’impresa investe nella formazione dei propri lavoratori.

Il tetto massimo raggiungibile dal bonus è di 300 mila euro annui per piccola o media impresa.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere il limite massimo di 300.000 euro per ciascun beneficiario, pena lo scarto del modello F24.

Formazione agevolata inerente al campo dell’Industria 4.0

Sono ammissibili al credito d'imposta le attività di formazione finalizzate all'acquisizione o al consolidamento, da parte del personale dipendente dell'impresa, delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la realizzazione del processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese previsto dal "Piano nazionale Impresa 4.0".

Costituiscono, in particolare, attività ammissibili al credito d'imposta le attività di formazione concernenti le seguenti tecnologie: 

a) big data e analisi dei dati; 

b) cloud e fog computing; 

c) cyber security; 

d) simulazione e sistemi cyber-fisici; 

e) prototipazione rapida; 

f) sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA); 

g) robotica avanzata e collaborativa; 

h) interfaccia uomo macchina; 

i) manifattura additiva (o stampa tridimensionale); 

l) internet delle cose e delle macchine; 

m) integrazione digitale dei processi aziendali.

Chi può usufruire del credito d’imposta formazione 4.0

Possono accedere al credito d'imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dall'attività economica esercitata, comprese la pesca, l'acquacoltura e la produzione primaria di prodotti agricoli, dalla natura giuridica, dalle dimensioni, dal regime contabile e dalle modalità di determinazione del reddito ai fini fiscali.

Gli enti non commerciali che esercitano attività commerciali possono accedere al credito d'imposta in relazione al personale dipendente impiegato anche non esclusivamente in tali attività.

Viceversa, il credito d'imposta non si applica alle “imprese in difficoltà”, ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014.

Allegati Anche in
  • eDotto.com – Edicola del 9 gennaio 2018 - Credito d’imposta per la formazione del personale – Schiavone

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