Credito d’imposta edicole. Via alle istanze
Pubblicato il 01 settembre 2021
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Inizialmente previsto dalla L. n. 145/2018 (art. 1, commi da 806 a 809), il credito di imposta per le edicole è stato ripreso dalla L. n. 178/2020 (articolo 1, comma 609), per confermarlo anche nel 2021 e 2022, apportando alcune variazioni.
Beneficiari anni 2021-2022
I soggetti che possono fruire nel 2021 e 2022 dei fondi stanziati sono:
- esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici;
- imprese di distribuzione della stampa che riforniscono giornali quotidiani e/o periodici a rivendite situate nei comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei comuni con un solo punto vendita.
A differenza del 2020, non sono più ammessi gli esercenti dei punti vendita non esclusivi.
I suddetti devono avere sede legale in uno Stato dell'unione europea o nello Spazio economico europeo e residenza fiscale in Italia ovvero stabile organizzazione sul territorio nazionale, cui sia riconducibile l'attività commerciale cui sono correlati i benefici.
Per quanto riguarda le attività agevolate, queste devono rientrare nei seguenti codici ATECO:
- codice attività primario 47.62.10, per attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici;
- codice attività primario 82.99.20, per imprese di distribuzione della stampa che riforniscono giornali quotidiani e/o periodici.
Determinazione del credito d’imposta
Il credito di imposta è riconosciuto nella misura massima di 4.000 euro per ciascun esercente ed è soggetto al regime de minimis.
Il credito di imposta è parametrato agli importi pagati dal titolare del singolo punto vendita per i locali in cui si esercita la vendita, nell'anno precedente a quello della domanda di agevolazione, con riferimento alle seguenti voci:
- IMU, TASI, COSAP, TARI;
- spese per locazione, al netto dell'IVA;
- servizi di fornitura di energia elettrica;
- servizi telefonici e di collegamento a Internet;
- servizi di consegna a domicilio delle copie di giornali.
Inoltre, dall’anno 2021 (e per il 2022) si aggiungono le voci di spese riferite alle spese per l'acquisto o il noleggio di registratori di cassa o registratori telematici e l'acquisto o il noleggio dei POS.
E’ con decreto del Capo del Dipartimento – pubblicato nel sito del Dipartimento per l’informazione e l’editoria entro il 31 dicembre di ciascuno dei due anni cui si riferisce il beneficio - che viene reso noto l’elenco dei beneficiari. A partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione di tale elenco, è possibile fruire del bonus con modello F24 (codice tributo 6913).
Invio istanze
Gli interessati possono presentare istanza dal 1° al 30 settembre, accedendo all’area riservata del portale ‘impresainungiorno.gov.it’.
E’ possibile entrate utilizzando Spid, Carta nazionale dei servizi, Carta di identità elettronica, seguendo il percorso "Servizi on-line", "Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria", "Credito di imposta edicole".
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