Credito d’imposta alle fondazioni bancarie per versamenti al Fondo Repubblica digitale
Pubblicato il 05 ottobre 2022
In questo articolo:
Condividi l'articolo:
Il Dl n. 152/2021, articolo 29, ha istituito il “Fondo per la Repubblica Digitale”, alimentato dai versamenti effettuati dalle fondazioni di origine bancaria (Dlgs 153/1999) nell'ambito della propria attività istituzionale.
Versamenti al Fondo Repubblica Digitale
Alle fondazioni viene riconosciuto un credito d'imposta, pari al 65 per cento dei versamenti effettuati al Fondo suddetto per gli anni 2022 e 2023 e al 75 per cento per gli anni 2024, 2025 e 2026. Il contributo viene assegnato secondo l'ordine temporale in cui le fondazioni comunicano l'impegno a finanziare i progetti individuati.
Il credito va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento e può essere utilizzato esclusivamente in compensazione utilizzando il modello F24, a decorrere dal periodo d'imposta nel quale lo stesso è stato riconosciuto.
Per l’attuazione di tale misura è stato emesso il decreto del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 25 marzo 2022.
Fondazioni beneficiarie
Ammesse a beneficiare del credito d’imposta sono le fondazioni che effettuano versamenti al Fondo per la Repubblica digitale, per sostenere progetti rivolti alla formazione e all'inclusione digitale, con la finalità di accrescere le competenze digitali, anche allo scopo di migliorare i corrispondenti indicatori del Digital economy and society index (DESI) della Commissione europea.
Ogni fondazione deve trasmettere all'ACRI le delibere di impegno irrevocabile al versamento al Fondo delle somme da ciascuna stanziate per il sostegno dei progetti; a sua volta l’ACRI comunica all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle fondazioni finanziatrici di cui è stata accertata la corretta delibera d’impegno. Successivamente l’Agenzia comunica l'ammontare del credito d'imposta spettante a ciascuna fondazione e per conoscenza all'ACRI.
Inoltre, tale credito è cedibile dalle fondazioni finanziatrici a condizione che sia intervenuto il riconoscimento dello stesso da parte dell'Agenzia delle entrate, a intermediari
bancari, finanziari e assicurativi ed è utilizzabile dal cessionario alle medesime condizioni applicabili al cedente.
NOTA BENE: Nel cassetto fiscale è possibile, per il beneficiario, visionare il credito fruibile da utilizzare in compensazione.
Codice tributo per la compensazione
Proprio per effettuare detta compensazione del beneficio riconosciuto, la risoluzione agenziale n. 55 del 4 ottobre 2022 ha individuato il seguente codice tributo:
“6988” - denominato “credito d’imposta relativo ai versamenti effettuati dalle fondazioni di origine bancaria in favore del “Fondo per la Repubblica Digitale”, di cui all’articolo 29 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152”.
Il numero va esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di riconoscimento del credito, nel formato “AAAA”.
Ricevi GRATIS la nostra newsletter
Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.
Richiedila subitoCondividi l'articolo: