Crediti retributivi sequestrati nei limiti del pignoramento consentiti dalla legge

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Il sequestro conservativo presso il datore di lavoro di somme di danaro relative a crediti retributivi può essere disposto in misura non superiore al quinto delle stesse, valendo in proposito i medesimi limiti posti dall’art. 545 cod. procedura civile all’esecuzione del pignoramento”.

Questo il principio desumibile dalla sentenza n. 16168 del 4 febbraio 2011 della Corte di Cassazione, depositata in data 22 aprile 2011. La recente pronuncia si esprime in senso contrario rispetto a quanto affermato lo scorso anno dalla stessa Corte (con sentenza n. 35331, del 25 giugno 2010).

Per gli Ermellini, infatti, è irrilevante che il reato o l'illecito commesso dal dipendente abbia provocato all'azienda un danno patrimoniale di notevole entità. I crediti retributivi del lavoratore, come l'indennità per le dimissioni anticipate, non possono essere sequestrati in misura superiore ai limiti del pignoramento previsti dalla legge, che sono imposti sia al pubblico ministero che al giudice, compreso il tribunale del riesame. Si legge, infatti, nella sentenza che: “il Collegio non condivide quanto sostenuto di recente secondo cui il sequestro conservativo può avere ad oggetto una somma di denaro proveniente da un credito di lavoro senza che valgano i limiti dell'esecuzione del pignoramento”.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 20 - Tutelati i crediti retributivi - Alberici

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