Bonus edilizi non utilizzabili: comunicazione al via

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Bonus edilizi non utilizzabili: comunicazione al via

L’Agenzia delle Entrate informa sulla data dalla quale si potrà inviare la comunicazione dei crediti edilizi, derivati da opzioni di cessione e sconto in fattura, non utilizzabili per un evento diverso dalla scadenza dei termini.

La notizia arriva con provvedimento n. 410221 del 23 novembre 2023, in attuazione dell’articolo 25, comma 3, DL n. 104/2023, convertito.

Per utili informazioni sui bonus edilizi ancora fruibili nel 2024 si consiglia di prendere visione della Guida Pratica “Bonus edilizi” di Edotto.

Comunicazione di crediti edilizi non utilizzati

E’ ai sensi dell’articolo 25, comma 1, del Dl 104/2023 suddetto che è stato istituito un nuovo obbligo: in presenza di crediti derivanti da bonus edilizi non ancora utilizzati per cause diverse dal decorso dei termini, qualora sia stata esercitata l’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, l’ultimo cessionario è tenuto a comunicare “tale circostanza all’Agenzia delle Entrate” entro 30 giorni dall’avvenuta conoscenza.

Piattaforma web per la comunicazione

In osservanza della norma citata, dunque, l’AdE ha emesso il provvedimento n. 410221/2023 con cui informa che, a decorrere dal 1° dicembre 2023, sarà attivo un apposito servizio web disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, all’interno della “Piattaforma cessione crediti”.

Come anticipato, l’obbligato è l’ultimo cessionario titolare dei crediti stessi.

Cosa va comunicato?

Con riferimento ai crediti d’imposta tracciabili (articolo 121, comma 1-quater, DL n. 34/2020) va data notizia su:

  • il numero di protocollo telematico della comunicazione di prima cessione o sconto in fattura da cui sono derivate le rate dei crediti inutilizzabili;
  • una o più rate annuali dei suddetti crediti.

La comunicazione è accolta se le rate dei crediti risultano ancora nella disponibilità del cessionario che ha effettuato la comunicazione.

Invece, qualora si tratti di crediti non tracciabili:

  • gli estremi identificativi della rata annuale del credito derivante dalla comunicazione di prima cessione del credito o sconto in fattura.

La comunicazione è accolta se il cessionario dispone di credito residuo sufficiente per il tipo di credito indicato e la relativa rata annuale.

In tutti e due i casi, si dovrà indicare anche la data in cui il cessionario è venuto a conoscenza dell’evento che ha determinato l’inutilizzabilità del credito.

In caso accoglimento delle comunicazioni, i relativi crediti a non saranno più a disposizione del cessionario che ha effettuato le stesse.

Crediti sottoposti a sequestro: vanno inclusi?

In risposta ad un quesito, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una Faq in data 23 novembre precisando se i crediti d’imposta sottoposti a sequestro devono essere o meno comunicati.

Viene fatto presente che, per procedura, il sequestro di tali crediti è già oggetto di comunicazione da parte dell’Autorità giudiziaria all’Amministrazione finanziaria la quale ne sospende tempestivamente la possibilità di utilizzo in compensazione, eliminandoli dal cassetto fiscale.

Pertanto, i crediti sottoposti a sequestro non entrano nella comunicazione in parola, in quanto l’Agenzia delle entrate possiede già tale informazione.

Al contrario, si specifica, sono oggetto di comunicazione i crediti che siano stati oggetto di irregolarità procedurali che ne inibiscono l’utilizzo.

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