Crediti edilizi e liquidazione giudiziale: il Codice della crisi prevale sulla cessione

Pubblicato il



Crediti edilizi e liquidazione giudiziale: il Codice della crisi prevale sulla cessione

Con la risposta n. 237 del 29 novembre 2024, l’Agenzia delle Entrate ha affrontato il tema della compensazione dei crediti fiscali nelle procedure concorsuali, concentrandosi sulla gestione dei crediti edilizi di una società in liquidazione giudiziale. L'analisi si basa sul coordinamento tra le norme del Decreto Rilancio (DL n. 34/2020) e quelle del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019, CCII), con particolare attenzione al conflitto tra il blocco delle compensazioni e il regime speciale di compensazione previsto per le procedure concorsuali. Quest’ultimo consente ai creditori di un’impresa in liquidazione giudiziale, incluso il Fisco, di compensare i propri debiti con i crediti maturati dall’impresa, anche se non ancora scaduti, purché sorti prima dell’apertura della procedura.

Vediamo quale è stato il caso sottoposto all’attenzione dell’Amministrazione finanziaria e quale la risposta resa.

Compensazione e cessione crediti edilizi: società in liquidazione giudiziale

La società BETA, alla data della liquidazione giudiziale, risultava titolare di crediti edilizi registrati sulla Piattaforma Cessione Crediti dell’Agenzia delle Entrate, maturati ai sensi degli articoli 119 e 121 del Decreto Rilancio (superbonus, ecobonus, ecc.). Contestualmente, la stessa aveva accumulato debiti fiscali scaduti per oltre 644.000 euro, comprensivi di IRES, IRAP e IVA, e ulteriori obbligazioni tributarie per l’anno 2023, unitamente a cartelle e avvisi emessi dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Il curatore della procedura liquidatoria, [ALFA], intendeva cedere i crediti d’imposta a terzi, previa autorizzazione degli organi della procedura (Comitato dei Creditori e Giudice Delegato), con l’obiettivo di distribuire il ricavato tra i creditori nel rispetto della par condicio creditorum.

Tuttavia, l'istante solleva dubbi su due possibili ostacoli relativi all'utilizzo dei crediti d'imposta, nel caso in cui questi siano considerati "crediti verso l'Erario":

  1. Blocco della compensazione per debiti iscritti a ruolo: secondo l’articolo 119-ter, comma 3-bis, del Decreto Rilancio, se ci sono debiti fiscali iscritti a ruolo, l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta registrati sulla piattaforma telematica è sospeso fino a coprire l’intero ammontare dei debiti iscritti.
  2. Compensazione obbligatoria prevista dal Codice della Crisi: l’articolo 155 del Codice della Crisi d’Impresa consente ai creditori, come l’Agenzia delle Entrate, di compensare i propri debiti con i crediti vantati dall’impresa in liquidazione giudiziale, anche se questi crediti non sono ancora scaduti, purché siano sorti prima dell’apertura della procedura concorsuale.

L’istante teme che l’Agenzia delle Entrate potesse bloccare la cessione dei crediti opponendo il diritto di compensazione dei propri crediti fiscali con i debiti della società, impedendo così un’effettiva realizzazione del valore dei crediti stessi da destinare ai creditori. Riteneva, invece, che i crediti edilizi fossero agevolazioni erogate dallo Stato e, come tali, liberamente cedibili a terzi.

Entrate: prevalenza della compensazione sui crediti edilizi nelle procedure concorsuali

L’Agenzia delle Entrate, nella risposta n. 237/2024, ha chiarito che, nel caso di specie, prevale l’applicazione dell’articolo 155 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII), indipendentemente dalla natura dei crediti vantati dalla società in liquidazione giudiziale. Tale disposizione consente ai creditori, incluso il Fisco, di opporre in compensazione i propri crediti con i debiti del soggetto in liquidazione, purché il fatto generatore dei crediti sia antecedente all’apertura della procedura concorsuale.

NOTA BENE: L’obiettivo è quello di garantire un incasso certo al creditore fiscale, evitando che il soddisfacimento del suo credito venga compromesso dalle regole di riparto concorsuale.

L’Amministrazione finanziaria ha fondato le sue motivazioni su due punti principali:

  • esclusione del blocco della compensazione previsto dal Decreto Rilancio;
  • applicazione del divieto generale per debiti superiori a 100.000 euro.

Nello specifico, l’Agenzia ha rilevato che

  1. sebbene l’articolo 121, comma 3-bis, del DL 34/2020 preveda il blocco della compensazione per crediti d’imposta in presenza di debiti erariali iscritti a ruolo, questa sospensione non è al momento applicabile in assenza di un regolamento attuativo specifico;
  2. l’articolo 37, comma 49-quinquies, del DL n. 223/2006 esclude la possibilità di utilizzare in compensazione crediti, compresi quelli agevolativi, per i contribuenti con debiti erariali scaduti superiori a 100.000 euro. Questo divieto può essere superato solo mediante il pagamento integrale o parziale dei debiti iscritti a ruolo.

Pertanto – secondo l’Agenzia delle Entrate - i crediti edilizi, pur avendo natura agevolativa e potendo teoricamente essere ceduti a terzi, devono essere prioritariamente utilizzati per compensare i debiti fiscali scaduti. Questa posizione si basa sulla prevalenza della norma speciale prevista dall’articolo 155 del CCII, che mira a tutelare gli interessi dell’Erario nelle procedure concorsuali.

NOTA BENE: Lo scopo di tale norma è di evitare che i creditori, in particolare l’Erario, siano penalizzati dal pagamento ridotto (falcidiato) tipico delle procedure concorsuali.

Inoltre, affinché la compensazione sia valida, i crediti e i debiti coinvolti devono essere omogenei, ovvero appartenere alla stessa categoria, come obbligazioni pecuniarie o impegni relativi alla consegna di beni fungibili o specifici. Inoltre, i crediti devono essere liquidi, cioè di importo certo e determinato, ed esigibili, quindi privi di termini o condizioni che ne ritardino la realizzabilità. Tuttavia, non è necessario che i crediti siano già esistenti al momento dell’apertura della procedura concorsuale: possono sorgere anche successivamente, purché esistano al momento in cui la compensazione viene eccepita.

In conclusione, diversamente da quanto ipotizzato dall'istante, la risposta agenziale n. 237/2024 ribadisce che, in una procedura concorsuale, la compensazione dei crediti edilizi con i debiti fiscali scaduti è prioritaria rispetto alla cessione a terzi. L’articolo 155 del CCII garantisce così la tutela degli interessi dell’Erario, assicurando un incasso certo e riducendo il rischio di una soddisfazione parziale ("falcidiata") nell’ambito della liquidazione giudiziale.
Allegati Links

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito