Crediti d’imposta R&S: in arrivo la certificazione

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Crediti d’imposta R&S: in arrivo la certificazione

Il tanto atteso provvedimento contenente la procedura per ottenere la attestazione preventiva che le attività svolte rientrino in quelle di ricerca e sviluppo, ai fini dell’ottenimento dell’agevolazione, ha trovato la versione finale.

Dopo varie bozze, il Dpcm – a firma del ministero delle Imprese e del made in Italy e del ministero dell’Economia e delle Finanze – ha la veste definitiva. Ora si attende il visto della Corte dei conti e la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale. Ma sarà necessario anche un decreto direttoriale che dovrà indicare le modalità con cui chiedere l’iscrizione all’Albo e Linee guida integrative del Mimit per la corretta applicazione del credito d’imposta.

Vediamo come si articola il procedimento.

Certificazione del credito su ricerca e sviluppo

Il Dpcm Mimit/Mef dà attuazione alla disciplina di cui all’art. 23, Dl n. 73/2022, in materia di certificazione – o bollino - del credito per attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica.

NOTA BENE: Le certificazioni possono essere richieste a condizione che le violazioni relative all'utilizzo dei crediti d'imposta previsti non siano state già constatate con processo verbale.

Albo dei certificatori

Dovrà istituirsi – presso il ministero delle Imprese e del made in Italy - l’Albo dei certificatori abilitati al rilascio delle certificazioni in parola; potranno presentare domanda di iscrizione all’Albo le persone fisiche, in possesso di titolo di laurea idoneo rispetto all’oggetto della certificazione, che dichiarino, tra l’altro:

  • di aver svolto, nei tre anni precedenti la data di presentazione della domanda d’iscrizione, comprovate e idonee attività relative alla presentazione, valutazione o rendicontazione di almeno quindici progetti, da indicare nella domanda, collegati all’erogazione di contributi e altre sovvenzioni relative alle attività di ricerca, sviluppo e innovazione.

Ammessi a richiedere l’iscrizione anche:

  • le imprese svolgenti professionalmente servizi di consulenza aventi ad oggetto progetti di ricerca, sviluppo e innovazione;
  • i centri di trasferimento tecnologico in ambito Industria 4.0;
  • i centri di competenza ad alta specializzazione;
  • i poli europei dell’innovazione digitale (EDIH e Seal of Excellence).

Procedura per richiedere la certificazione

L’impresa che abbia svolto o intenda svolgere attività ammesse ai crediti d’imposta e voglia avvalersi della procedura di certificazione, deve presentare richiesta al Ministero delle imprese e del made in Italy, tramite l’apposito modello e secondo le modalità informatiche che saranno definiti con il decreto direttoriale di attuazione. In essa si dovrà indicare il soggetto certificatore scelto dall’impresa.

La certificazione sarà rilasciata dal certificatore; essa dovrà contenere anche le motivazioni tecniche sulla base delle quali viene attestata la sussistenza dei requisiti per l’ammissibilità al credito d’imposta.

I soggetti certificatori dovranno inviare al Mimit, tramite apposita procedura informatica, copia della certificazione entro 15 giorni dalla data di rilascio all’impresa.

Il Ministero effettuerà i dovuti controlli sulle attività certificate.

Linee Guida integrative

Il Dpcm dispone che, entro il 31 dicembre 2023, il ministero delle Imprese e del made in Italy elabori e pubblichi delle “Linee Guida” integrative per la corretta applicazione del credito d’imposta e il loro aggiornamento per tener conto dell’evoluzione della prassi interpretativa e delle eventuali modifiche normative sopravvenute.

Effetti della certificazione

ATTENZIONE: La certificazione ha effetti vincolanti nei confronti dell’Amministrazione finanziaria in relazione alla sola qualificazione delle attività inerenti a progetti o sottoprogetti di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica.

Tuttavia, il vincolo non sortisce effetto nel caso in cui, sulla base di una non corretta rappresentazione dei fatti, la certificazione sia stata rilasciata per una attività diversa da quella concretamente realizzata.

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