Crediti di lavoro: la prescrizione decorre dalla fine del rapporto
Pubblicato il 07 settembre 2022
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Per tutti i diritti e crediti del lavoratore che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della Legge Fornero, il termine di prescrizione decorre dalla fine del rapporto di lavoro, ossia a norma del combinato disposto degli articoli 2948, n. 4 e 2935 del Codice civile.
Questo perché il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della Legge n. 92/2012 e del Decreto legislativo 23/2015 (Jobs act), mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità.
Dopo Legge Fornero, decorrenza prescrizione non più dalla maturazione del diritto
E' il principio di diritto enunciato dalla Sezione lavoro della Corte di cassazione, con sentenza n. 26246 del 6 settembre 2022, a soluzione della dibattuta questione relativa al dies a quo di decorrenza della prescrizione dei diritti del lavoratore.
Si trattava di stabilire se la prescrizione dovesse farsi decorre dal momento della maturazione del diritto e, dunque, anche in costanza di rapporto di lavoro, oppure dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Ed è a questa seconda soluzione che gli Ermellini hanno aderito, dopo aver escluso, in considerazione della mancanza dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e soprattutto di un loro tutela adeguata, che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per come delineato dal nuovo quadro normativo, sia assistito da un regime di adeguata stabilità.
Da ciò consegue la decorrenza originaria del termine prescrizionale a norma del combinato disposto di cui agli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., vale a dire dalla fine del rapporto di lavoro, per tutti quei diritti che non risultino prescritti al momento dell'entrata in vigore della Legge Fornero.
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