Crediti di imposta energia e gas II trimestre 2023, nuovo modello per comunicare la cessione
Pubblicato il 28 giugno 2023
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Possibile la cessione dei crediti d’imposta energia e gas del secondo trimestre 2023, previsti dal Dl n. 34/2023.
L’articolo 4 del Dl 34/2023 ha esteso al trimestre aprile – giugno 2023 le disposizioni sul sostegno alle imprese per l’acquisto di gas e energia elettrica, anche se i crediti d’imposta sono stati ridotti notevolmente rispetto a quelli previsti per i periodi precedenti.
NOTA BENE: I crediti del secondo trimestre 2023 spettano a condizione che i prezzi della fonte di riferimento, calcolati secondo le specifiche modalità previste per ciascuna di esse, siano cresciuti tra il primo trimestre 2019 e il primo trimestre del 2023 di oltre il 30 per cento.
Crediti d’imposta energia e gas secondo trimestre 2023, quali sono
L’articolo 4, commi da 2 a 5, del Decreto legge 30 marzo 2023, n. 34, riconosce alle imprese alcuni crediti d’imposta, al ricorrere di determinate condizioni, pari a una quota delle spese sostenute nel secondo trimestre 2023 per l’acquisto di energia elettrica e gas.
Si tratta, in particolare dei seguenti crediti:
a) credito d’imposta a favore delle imprese energivore, pari al 20% delle spese sostenute;
b) credito d’imposta a favore delle imprese non energivore, pari al 10% delle spese sostenute;
c) credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, pari al 20% delle spese sostenute;
d) credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale, pari al 20% delle spese sostenute.
Con il provvedimento firmato dal Direttore delle Entrate, Ruffini, il 27 giugno 2023 è stato approvato il nuovo modello di comunicazione telematica che deve essere utilizzato da parte di chi intende procedere alla cessione di questi crediti di imposta.
Cessione crediti d’imposta energia/gas secondo trimestre 2023
La cessione dei suddetti crediti d’imposta, riferiti al secondo trimestre dell’anno in corso, deve avvenire seguendo le modalità e i termini definiti dal presente provvedimento e dal provvedimento prot. n. 253445 del 30 giugno 2022.
L’Agenzia delle entrate, infatti, evidenzia l’analogia delle norme primarie di riferimento per cui, di conseguenza, restano valide anche le disposizioni del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 253445 del 30 giugno 2022, con il quale sono state approvate le disposizioni attuative per la cessione e la tracciabilità dei crediti d’imposta riconosciuti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica, gas e carburanti nel primo e nel secondo trimestre 2022.
ATTENZIONE: E’ da sottolineare, invece, la diversa scadenza stabilita dal legislatore per la cessione e la fruizione dei crediti da parte dei cessionari.
Con il nuovo provvedimento del 27 giugno, quindi:
- si indica la nuova finestra temporale entro la quale la comunicazione delle cessioni degli ulteriori crediti d’imposta potrà essere inviata;
- viene approvata la nuova versione del “Modello per la comunicazione della cessione dei crediti d’imposta” con le relative istruzioni di compilazione e specifiche tecniche.
Nuovo modello di comunicazione della cessione, quando inviarlo?
I cessionari utilizzano i suddetti crediti d’imposta esclusivamente in compensazione, tramite modello F24, entro il 31 dicembre 2023.
Con specifica risoluzione saranno istituiti appositi codici tributo per la fruizione dei crediti da parte dei cessionari e saranno impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24.
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