Crediti da Superbonus, Sismabonus e Bonus barriere in 6 rate. Codici tributo
Pubblicato il 28 novembre 2024
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Con la risoluzione n. 55 del 26 novembre 2024 vengono introdotti i nuovi codici tributo che dovranno essere impiegati anche da banche, compagnie assicurative e intermediari finanziari per compensare, tramite modello F24, le sei rate aggiuntive relative al Superbonus, Sismabonus e Bonus barriere architettoniche, acquistate a un prezzo pari o superiore al 75% della detrazione, nel caso in cui non sia stata inviata la comunicazione prevista.
Superbonus, sismabonus e bonus barriere architettoniche acquistati sopra il 75%
A seguito di quanto previsto dall'articolo 121, comma 3-ter, del decreto-legge n. 34/2020, enti qualificati come banche, società del gruppo bancario, intermediari finanziari e compagnie assicurative devono comunicare all'Agenzia delle Entrate, entro il 31 dicembre 2024, le rate dei crediti "Superbonus", "Sismabonus" e "Bonus barriere architettoniche" per gli anni 2025 e successivi, acquistate a un valore pari o superiore al 75% dell'importo delle relative detrazioni.
NOTA BENE: Questa comunicazione è necessaria per evitare che le rate vengano ripartite ulteriormente in sei quote annuali.
Il modello e le modalità per inviare tale comunicazione sono stati definiti dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 21 novembre 2024, prot. 422331.
Codici tributo per F24
Per l’utilizzo delle somme in compensazione da parte di banche, assicurazioni e intermediari finanziari iscritti all’apposito albo è necessario inserire i codici tributo istituiti dalla risoluzione n. 55 del 26 novembre 2024 dell’Agenzia delle Entrate, nel modello F24, dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno di riferimento.
Le sequenze sono:
- “7774” denominato “SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 - ULTERIORE RIPARTIZIONE IN SEI RATE – art. 121, comma 3-ter, DL n. 34/2020”;
- “7775” denominato “SISMABONUS art. 16 DL n. 63/2013 - ULTERIORE RIPARTIZIONE IN SEI RATE – art. 121, comma 3-ter, DL n. 34/2020”;
- “7776” denominato “BONUS BARRIERE ARCHITETTONICHE art. 119- ter DL n. 34/2020 - ULTERIORE RIPARTIZIONE IN SEI RATE – art. 121, comma 3-ter, DL n. 34/2020”.
Nell’F24, i suddetti codici tributo vanno esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna “importi a debito versati”.
Nel campo “anno di riferimento” del modello F24 deve essere indicato l’anno in cui è utilizzabile in compensazione la rata annuale del credito derivante dall’ulteriore ripartizione, nel formato “AAAA”.
L'Agenzia delle Entrate svolge verifiche automatiche per accertarsi che l'importo dei crediti compensati da ciascun soggetto non superi la quota annuale disponibile, altrimenti il modello F24 verrà scartato.
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