Covid. Stop del Tribunale Ue agli aiuti italiani alle compagnie aeree

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Covid. Stop del Tribunale Ue agli aiuti italiani alle compagnie aeree

Annullata, dal Tribunale dell'Unione europea, la decisione con cui la Commissione europea aveva approvato gli aiuti Covid erogati dall'Italia alle compagnie aeree titolari di licenza italiana mediante fondo di compensazione.

E' quanto si apprende dalla lettura della sentenza depositata il 24 maggio 2023 nella causa T‑268/21.

Aiuti Covid dell'Italia alle compagnie aeree: decisione annullata dai giudici Ue

I giudici europei hanno ritenuto che la decisione con cui la Commissione aveva dato il proprio assenso alla misura non fosse sufficientemente motivata.

Questo per quanto riguarda le ragioni di non contrarietà con il diritto dell’Unione europea della quarta condizione di ammissibilità dell’aiuto, vale a dire il requisito del trattamento retributivo minimo, esaminato esclusivamente rispetto al regolamento sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali e non alla luce dei principi di non discriminazione e della libera prestazione dei servizi.

Tra i requisiti di ammissibilità, in particolare, la sovvenzione richiedeva che la compagnia aerea dovesse applicare ai propri dipendenti con base di servizio in Italia nonché ai dipendenti di imprese terze partecipanti alla sua attività trattamenti retributivi non inferiori a quelli minimi stabiliti dal contratto collettivo nazionale applicabile al settore del trasporto aereo, concluso dalle organizzazioni datoriali e sindacali considerate come le più rappresentative a livello nazionale.

La Commissione, in particolare, non aveva spiegato perché, a suo avviso, l’unica disposizione pertinente, oltre agli articoli 107 e 108 TFUE, alla luce della quale doveva esaminare la compatibilità con il diritto dell’Unione di tale requisito del trattamento retributivo minimo fosse l’articolo 8 del regolamento Roma I, escludendo altre disposizioni del diritto dell’Unione e, in particolare, l’articolo 56 TFUE.

In tale contesto, il Tribunale Ue ha evidenziato di non essere in grado di verificare se il predetto requisito fosse complessivamente compatibile con il mercato interno.

Da qui l'annullamento della decisione della Commissione relativa all’aiuto di Stato in esame.

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