Covid-19, sospensione versamenti contributivi
Pubblicato il 14 dicembre 2020
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L’Inps, con la circolare 14 dicembre 2020, n. 145, fornisce indicazioni di carattere generale con riguardo alle ulteriori disposizioni sulla sospensione dei versamenti contributivi ai sensi dell’art. 2, commi 1, 2, 3, Decreto Legge 30 novembre 2020, n. 157.
Il Legislatore all’art. 2, comma 1, Decreto Legge 30 novembre 2020, n. 157, prevede la sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali che scadono nel mese di dicembre 2020, ivi comprese le rateazioni in fase amministrativa per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nell’anno precedente ed una diminuzione del fatturato di almeno il 33 per cento nel mese di novembre 2020 rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.
Il comma 2, dell’art. 2 del medesimo Decreto Legge dispone che, la sospensione venga applicata anche ai soggetti che hanno iniziato l’attività dopo il 30 novembre 2019 (non è richiesto il requisito della diminuzione del fatturato).
Il comma 3 dell’articolo in commento estende la sospensione dei versamenti contributivi, a prescindere dal possesso dei requisiti richiesti al comma 1, ai seguenti soggetti:
- che esercitano attività economiche sospese ai sensi dell’art. 1 del D.P.C.M. 3 novembre 2020;
- che esercitano attività dei servizi di ristorazione nelle cd. zone gialle o arancioni;
- che operano nei settori economici della ristorazione con somministrazione, ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto, gelaterie e pasticcerie, ristorazione ambulante, ristorazione su treni e navi, catering per eventi e banqueting, bar e altri esercizi simili senza cucina, ricadenti nella cd. zone rosse;
- che esercitano attività alberghiera, attività di agenzia di viaggio o di tour operator nelle cd. zone rosse.
Il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi ai sensi dei commi 1, 2, 3, dell’art. 2 del Decreto in commento deve essere effettuato, in un’unica soluzione, entro il 16 marzo 2021, ivi compreso il versamento delle rate in scadenza nel mese di dicembre relative ai piani di rateizzazione già emessi.
L’Inps rammenta che la sospensione non ha effetto riguardo la quarta rata in scadenza il 16 dicembre 2020 riferita alla rateizzazione di cui agli artt. 126 e 127 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77.
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