COVID-19, indennità aggiuntiva per i comuni della zona rossa
Pubblicato il 21 settembre 2020
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Presentare domanda telematica all’INPS utilizzando:
- PIN rilasciato dall’INPS;
- SPID di livello 2 o superiore;
- Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
- Carta nazionale dei servizi (CNS);
queste le modalità grazie alle quali potranno ricevere l’indennità aggiuntiva Covid-19 spettante i collaboratori coordinati e continuativi, i titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e i lavoratori autonomi o professionisti, ivi compresi i titolari di attività di impresa, iscritti all'assicurazione generale obbligatoria ed alle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché alla Gestione separata, che alla data del 23 febbraio 2020 svolgevano la loro attività lavorativa nei sottoelencati comuni o erano, alla medesima data, negli stessi residenti o domiciliati:
Regione Lombardia:
a) Bertonico;
b) Casalpusterlengo;
c) Castelgerundo;
d) Castiglione D'Adda;
e) Codogno;
f) Fombio;
g) Maleo;
h) San Fiorano;
i) Somaglia;
l) Terranova dei Passerini.
Regione Veneto:
a) Vo'.
Ai lavoratori in questione verrà riconosciuta un’indennità mensile aggiuntiva pari a 500 euro per un massimo di tre mesi, parametrata all'effettivo periodo di sospensione dell’attività.
Compatibilità, incompatibilità e cumulabilità
Chiarisce l’Istituto che la suddetta indennità aggiuntiva:
- è cumulabile e compatibile con l'Assegno ordinario di invalidità di cui alla Legge 12 giugno 1984, n. 222, nonché con il Reddito di Cittadinanza.
- è altresì compatibile e cumulabile con l’indennità di disoccupazione NASpI, con l’indennità di disoccupazione DISCOLL e con l’indennità di disoccupazione agricola.
- è compatibile e cumulabile con le erogazioni monetarie derivanti da borse lavoro, stage e tirocini professionali, nonché con i premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale, con i premi ed i compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica e con le prestazioni di lavoro occasionale nei limiti di compensi di importo non superiore a 5.000 euro per anno civile.
L’indennità in questione è, invece, incompatibile con le pensioni dirette a carico, anche pro quota, dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme esclusive, sostitutive, esonerative ed integrative della stessa, delle forme previdenziali compatibili con l’AGO, della Gestione separata, nonché con la c.d. Ape sociale.
- edotto.com – Edicola del 28 agosto 2020 - Indennità COVID di 1.000 euro. Primi chiarimenti sul decreto Agosto – Pichirallo
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