Costo del leasing da dividere

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La risoluzione n. 212 delle Entrate, datata 9 agosto, affronta la deducibilità dell’onere sostenuto per il subentro in un contratto di leasing immobiliare, stabilendo che la somma corrisposta per l’acquisizione del contratto di leasing in corso, può essere dedotta in modo speculare alla tassazione della somma percepita dal cedente. La differenza eventuale tra il corrispettivo pagato ed il valore normale netto del bene rappresenta per l’impresa acquirente, una spesa relativa a più esercizi deducibile per la residua durata del contratto. In mancanza delle necessarie valutazioni, il prezzo intero sostenuto per l’acquisto del contratto deve essere considerato come costo sospeso soggetto ad ammortamento a partire dal periodo di imposta nel quale sarà esercitato il diritto di riscatto.

Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 25 – Stretta sui leasing immobiliari - Poggiani

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