Costituzione della rendita vitalizia su richiesta del lavoratore: chiarimenti INPS
Pubblicato il 25 febbraio 2025
In questo articolo:
- Costituzione di rendita vitalizia: cosa prevede il Collegato lavoro
- Costituzione di rendita vitalizia: nuovo diritto del lavoratore
- Costituzione di rendita vitalizia: come accertare la prescrizione
- Costituzione di rendita vitalizia: gestione delle domande
- Costituzione di rendita vitalizia e profili istruttori
- Costituzione di rendita vitalizia per gli iscritti alla Gestione pubblica
- Ambito temporale di applicazione delle istruzioni
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Dal 12 gennaio 2025, il Collegato lavoro ha introdotto un nuovo diritto per il lavoratore e per i propri superstiti: è il diritto di chiedere la costituzione della rendita vitalizia, con onere interamente a proprio carico, per i contributi omessi dai datori di lavoro e prescritti.
Il diritto sorge solo quando è prescritto il diritto di chiedere la rendita vitalizia in base ai commi 1 e 5 dell’articolo 13 della legge n. 1338 del 1962, ovvero quando, per effetto della intervenuta prescrizione, la rendita vitalizia non può più essere richiesta all’INPS né dal datore di lavoro nè, dal lavoratore, in sua sostituzione.
Ma come verificare se è intervenuta la prescrizione? A spiegarlo è l'INPS, con la circolare n. 48 del 24 febbraio 2025.
Costituzione di rendita vitalizia: cosa prevede il Collegato lavoro
La circolare, condivisa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, illustra le modifiche introdotte dal Collegato lavoro (articolo 30 della legge 13 dicembre 2024, n. 203), in vigore dal 12 gennaio 2025.
Più in dettaglio, tale articolo introduce il comma settimo all’articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, che disciplina la costituzione della rendita vitalizia per i contributi omessi dai datori di lavoro e prescritti, prevedendo la possibilità, per il lavoratore, di richiederne la costituzione, in via esclusiva e con onere interamente a proprio carico.
Costituzione di rendita vitalizia: nuovo diritto del lavoratore
L'INPS chiarisce che il nuovo diritto:
- è riconosciuto in via esclusiva (e non sostitutiva del datore di lavoro) al lavoratore e ai suoi superstiti;
- sorge soltanto quando risulti prescritto il diritto di chiedere la rendita vitalizia ai sensi dei commi 1 e 5 dell’articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.
Costituzione di rendita vitalizia: come accertare la prescrizione
Il termine di prescrizione applicabile al diritto di costituire la rendita vitalizia ai sensi dei commi primo e quinto dell’articolo 13 della legge n. 1338 del 1962 è stato individuato dalla giurisprudenza nella prescrizione ordinaria decennale, che decorre dalla maturazione della prescrizione del diritto al recupero dei contributi da parte dell’INPS.
Ma con quali criteri si deve valutare il decorso della prescrizione?
L'INPS, con la circolare n. 48 del 24 febbraio 2025 e sulla base dell’orientamento ormai consolidato della giurisprudenza, fa presente che le Strutture territoriali, nell’esaminare le domande di costituzione della rendita vitalizia su istanza del datore di lavoro o, in sua sostituzione, dal lavoratore, devono tenere presente che il diritto del datore di lavoro o del lavoratore, in sua sostituzione, è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale e che la costituzione della rendita vitalizia può essere richiesta entro dieci anni decorrenti dalla data di prescrizione dei contributi (in base ai criteri e alle norme tempo per tempo vigenti).
Se il diritto del datore di lavoro e del lavoratore è prescritto, il lavoratore può esercitare il diritto previsto dal nuovo comma settimo, il quale è imprescrittibile.
Costituzione di rendita vitalizia: gestione delle domande
In merito agli adempimenti amministrativi, la circolare n. 48 del 24 febbraio 2025 distingue tre possibili situazioni:
- istanza presentata dal datore di lavoro, soggetta a prescrizione (comma primo).
- istanza presentata dal lavoratore in via sostitutiva del datore di lavoro, soggetta a prescrizione (comma quinto).
- istanza presentata dal lavoratore con onere interamente a proprio carico, senza prescrizione (comma settimo).
Le richieste di costituzione della rendita vitalizia ai sensi del nuovo comma settimo devono essere accompagnate dalla verifica della prescrizione del diritto ai sensi dei commi primo e quinto.
Se l’istanza è stata presentata dal lavoratore, o dai suoi superstiti, e non risulti prescritto il diritto di cui ai commi primo e quinto dell’articolo 13, l’istanza deve essere considerata inoltrata, in via sostitutiva del datore di lavoro (comma quinto dell'articolo 13 della legge n. 1338 del 1962).
Se, invece, il diritto di cui ai commi primo e quinto dell’articolo 13 è prescritto bisogna distinguere due ipotesi
- se l’istanza è stata presentata prima dell’entrata in vigore del Collegato lavoro e ancora giacente, deve essere definita d’ufficio come se fosse stata presentata al 12 gennaio 2025 e pertanto inoltrata ai sensi del comma settimo dell’articolo 13 della legge n. 1338 del 1962, ma con onere calcolato dal 12 gennaio 2025;
- se l’istanza è presentata successivamente all’entrata in vigore del Collegato lavoro, deve considerarsi inoltrata ai sensi del comma settimo dell’articolo 13 della legge n. 1338 del 1962, e la data della domanda coincide con quella di presentazione.
Costituzione di rendita vitalizia e profili istruttori
La circolare n. 48 del 24 febbraio 2025 fornisce inoltre indicazioni sui profili istruttori.
In particolare, per le domande presentate ai sensi del comma quinto, è necessario acquisire la documentazione attestante il tentativo di ottenere la costituzione della rendita vitalizia dal datore di lavoro, vale a dire la documentazione contenente l’intimazione circostanziata e motivata, rivolta dal lavoratore al datore di lavoro, di costituire la rendita vitalizia e la manifestazione dell’intenzione del lavoratore di provvedervi in via sostituiva, salvo il risarcimento del danno.
In assenza di documentazione della risposta del datore di lavoro, la Struttura territorialmente competente dell’INPS deve comunicare ufficialmente a quest’ultimo che è stata inoltrata una domanda ai sensi del comma quinto dell’articolo 13 della legge n. 1338 del 1962 e acquisire la sua ufficiale posizione, circostanziata e motivata in merito.
Il lavoratore può sostituirsi al datore di lavoro solo se lo stesso dichiari di non volere provvedere alla costituzione di rendita vitalizia o se non risponde all'INPS.
Per le domande presentate ai sensi del nuovo comma settimo, il lavoratore e la Struttura territorialmente competente dell’INPS non sono tenuti al confronto preventivo con il datore di lavoro, fatta salva comunque la possibilità di contatti per chiarimenti, riscontri e verifiche
Costituzione di rendita vitalizia per gli iscritti alla Gestione pubblica
Per quanto riguarda gli iscritti alla Gestione pubblica, la circolare n. 48 del 2025 richiama le precedenti circolari dell’INPS in materia di prescrizione dei contributi dovuti per il personale iscritto alla gestione ex Inpdap e specifica che il termine di prescrizione decennale per la costituzione della rendita vitalizia decorre dalla data di prescrizione dei contributi omessi.
Ambito temporale di applicazione delle istruzioni
Infine, l'INPS fa presente che, per garantire uniformità di trattamento per tutte le richieste di costituzione della rendita vitalizia, le indicazioni contenute nella circolare in commento si applicano non solo alle domande presentate dopo il 12 gennaio 2025, ma anche a tutte le domande e ai ricorsi pendenti alla stessa data,.
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