Così si calcola il minimo per avviare la mobilità

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di cassazione, con la sentenza n. 1334 del 22 gennaio 2007, chiamata a intervenire in materia di licenziamento collettivo, ribadisce che il numero minimo di 5, stabilito dall’articolo 24 della legge 223/91, è riferibile esclusivamente ai licenziamenti che il datore di lavoro intende effettuare e nello stesso numero non possono essere incluse altre differenti ipotesi risolutorie del rapporto ancorché riferibili all’iniziativa del datore. 

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