Corte Ue sulla testimonianza della vittima nel procedimento penale

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La Corte di giustizia dell'Ue, con sentenza del 21 dicembre 2011, pronunciata con riferimento alla causa C-507/10, ha spiegato come l'esatta interpretazione delle disposizioni di cui alla Decisione quadro del Consiglio n. 2001/220/GAI relative alla posizione della vittima nel procedimento penale, non impedisce disposizioni nazionali, come quelle di cui agli articoli 392, comma 1 bis, 398, comma 5 bis, e 394 del nostro Codice di procedura penale, le quali, “da un lato, non prevedono l’obbligo per il pubblico ministero di rivolgersi al giudice affinché quest’ultimo consenta ad una vittima particolarmente vulnerabile di essere sentita e di deporre secondo le modalità dell’incidente probatorio nell’ambito della fase istruttoria del procedimento penale” e, dall’altro, “non autorizzano detta vittima a proporre ricorso dinanzi ad un giudice avverso la decisione del pubblico ministero recante rigetto della sua domanda di essere sentita e di deporre secondo tali modalità”.
Allegati Anche in
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 35 – Testimonianza anche assistita – G. Ne.

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