Corte Ue sul limite orario di spot pubblicitari in TV

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Corte Ue sul limite orario di spot pubblicitari in TV

La nozione europea di "annunci dell’emittente relativi ai propri programmi" non include gli annunci promozionali effettuati da un’emittente televisiva per una stazione radio appartenente al medesimo gruppo societario di tale emittente.

Questo salvo il caso in cui, da un lato, i programmi oggetto di tali annunci promozionali siano "servizi di media audiovisivi", il che implica che siano scindibili dall’attività principale di tale stazione radio e, dall’altro, detta emittente televisiva ne assuma la "responsabilità editoriale".

E' quanto riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea con sentenza del 30 gennaio 2024, pronunciata in riferimento alla causa C-255/21 per rispondere a una domanda di pronuncia pregiudiziale che verteva sull’interpretazione dell’articolo 23, paragrafo 1, e paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2010/13/UE.

Direttiva, questa, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi.

La domanda era stata presentata nell’ambito di una controversia tra una società italiana di servizi di media audiovisivi e l’Autorità per le garanzie per le comunicazioni (AGCOM) in merito alla legittimità di tre decisioni con cui quest'ultima aveva inflitto alla prima sanzioni per violazione, da parte delle tre emittenti televisive di cui la stessa era proprietaria, della normativa italiana relativa ai limiti di affollamento orario della pubblicità televisiva.

Il Consiglio di Stato rimettente, adito ai fini dell’annullamento delle sanzioni, aveva chiesto alla Corte di giustizia di chiarire se la nozione di "annunci dell’emittente" relativi ai propri programmi - che sono esclusi dal calcolo della percentuale del 20% del tempo di trasmissione di spot pubblicitari televisivi - comprendesse anche gli annunci promozionali effettuati dal canale televisivo per una stazione radio appartenente al medesimo gruppo societario.

Violate norme su affollamento pubblicitario

Questione a cui i giudici europei hanno dato risposta negativa: iI servizi di radiodiffusione radiofonici, consistenti in trasmissioni di contenuto sonoro e senza immagini, sono diversi dai programmi audiovisivi forniti dall’organismo di radiodiffusione televisiva.

Detti servizi non rientrano nella nozione di "programmi", a meno che siano scindibili dall’attività principale della stazione radio e possano quindi essere qualificati come "servizi di media audiovisivi".

Inoltre, per poter essere considerati "propri programmi" dell’emittente televisiva, quest'ultima deve assumerne la responsabilità editoriale, esplicando, ossia, l’esercizio di un controllo effettivo sulla selezione dei programmi e sulla loro organizzazione.

Spot di programmi radio in Tv soggetti ai limiti su pubblicità televisiva

Gli annunci televisivi riguardanti i programmi o le trasmissioni di un’emittente - si legge, ancora, in un passaggio della decisione - anche quando sono neutri e a carattere puramente informativo, costituiscono "pubblicità televisiva" allorché siano finalizzati a indurre i telespettatori a guardare i programmi di cui trattasi e a promuovere, quindi, la prestazione di servizi a titolo oneroso.

Tali annunci, di conseguenza, sono soggetti ai limiti imposti al tempo di trasmissione oraria di pubblicità televisiva, a meno che non possano essere qualificati quali "annunci dell’emittente relativi ai propri programmi".

Affinché, in definitiva, i programmi di una stazione radio facente parte del medesimo gruppo societario dell’emittente televisiva interessata possano essere qualificati come programmi "propri" di tale emittente, detta emittente deve assumere la responsabilità editoriale dei programmi in questione.

Questa responsabilità non può fondarsi sui soli legami economici, organizzativi e giuridici esistenti tra l’emittente televisiva e l’emittente radiofonica dello stesso gruppo societario.

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