Corte UE: ok a praticantato forense presso avvocato stabilito in altro Paese UE
Pubblicato il 04 aprile 2025
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Libertà di circolazione e praticantato forense: la Corte di giustizia UE dichiara illegittima la limitazione territoriale imposta dall’Austria.
Valida la pratica forense presso legali stabiliti in altri Paesi UE
La Corte di giustizia dell’Unione europea, con la sentenza del 3 aprile 2025, causa C-807/23, ha dichiarato incompatibile con l’art. 45 del TFUE la normativa austriaca che impone l’obbligo di svolgere parte del praticantato forense esclusivamente presso un avvocato stabilito sul territorio nazionale.
Secondo i giudici europei, tale restrizione costituisce un ostacolo ingiustificato alla libertà di circolazione dei lavoratori, che non può essere legittimata in assenza di un’adeguata valutazione di equivalenza del percorso formativo svolto all’estero.
Il caso esaminato
La questione trae origine dal rigetto, da parte dell’Ordine degli avvocati di Vienna, della domanda di iscrizione al registro dei praticanti avvocati presentata da una cittadina austriaca, la quale aveva svolto il periodo di formazione presso uno studio legale con sede a Francoforte, sotto la supervisione di un avvocato iscritto all’Ordine austriaco, ma stabilito in Germania.
Secondo la normativa nazionale, almeno tre anni del praticantato devono essere svolti in Austria, presso un avvocato stabilito sul territorio.
La domanda di iscrizione della praticante, ciò posto, era stata rigettata, per mancanza del requisito territoriale richiesto.
Investita della controversia, la Corte suprema austriaca aveva chiesto alla Corte di giustizia UE di chiarire se una simile disposizione fosse compatibile con la libertà di circolazione dei lavoratori tutelata dall’articolo 45 del TFUE.
La decisione della Corte UE
Ebbene, secondo la Corte UE la normativa austriaca configura una restrizione ingiustificata alla libertà di circolazione dei lavoratori, tutelata dall’articolo 45 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
Tale valutazione è stata formulata nonostante la finalità legittima che il legislatore nazionale intende perseguire attraverso tale normativa, ovvero:
- la tutela dei destinatari dei servizi legali,
- la garanzia di una corretta amministrazione della giustizia,
- e il mantenimento di standard qualitativi adeguati nella formazione dei praticanti avvocati.
Secondo la Corte, pur trattandosi di obiettivi rientranti tra i motivi imperativi di interesse generale ammessi dal diritto dell’Unione, le modalità con cui sono attuati devono rispettare il principio di proporzionalità e non possono tradursi in un ostacolo sistemico all’esercizio delle libertà fondamentali garantite ai cittadini dell’UE.
Principi affermati dalla Corte
Nel pronunciarsi sulla controversia, inoltre, la Corte di giustizia ha delineato una serie di principi giuridici fondamentali in materia di accesso alla professione forense e di libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione.
In primo luogo, i giudici di Lussemburgo hanno chiarito che il praticantato forense rientra pienamente nell’ambito applicativo dell’articolo 45 TFUE, in quanto si configura come un’attività retribuita svolta in regime di lavoro subordinato. Di conseguenza, anche i praticanti avvocati beneficiano delle tutele riconosciute ai lavoratori in tema di mobilità transfrontaliera.
In secondo luogo, la Corte ha stabilito che un divieto assoluto di riconoscere il periodo di praticantato svolto presso un avvocato stabilito in un altro Stato membro, seppur iscritto all’Ordine nazionale, rappresenta una limitazione indebita della libertà di circolazione dei cittadini dell’Unione.
Tale limitazione può essere considerata legittima solo se giustificata da motivi imperativi di interesse generale - come la tutela dell’utenza forense o il corretto funzionamento della giustizia - e solo se rispetta il principio di proporzionalità.
Ciò implica che le restrizioni adottate dagli Stati membri devono essere idonee al raggiungimento dell’obiettivo perseguito, ma anche necessarie e non eccessive.
In questa prospettiva, la Corte ha ritenuto che il requisito territoriale imposto dalla normativa austriaca eccede quanto strettamente necessario, in quanto è possibile ricorrere a misure alternative meno restrittive, quali:
- la richiesta di documentazione attestante la natura, il contenuto e la qualità della formazione ricevuta all’estero;
- la convocazione del praticante e del supervisore per un’audizione chiarificatrice;
- l’eventuale irrogazione di sanzioni disciplinari, nel caso in cui entrambi risultino iscritti all’Ordine nazionale e abbiano fornito informazioni fuorvianti o omissive.
Attraverso tali strumenti, le autorità competenti possono verificare l’equivalenza del percorso formativo estero senza compromettere l’esercizio del diritto alla mobilità all’interno del mercato giuridico dell’Unione.
Di seguito le conclusioni cui è giunta la Corte UE:
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