Corte Ue. Localizzazione dei servizi resi, ampliata la soggettività Iva

Pubblicato il



Corte Ue. Localizzazione dei servizi resi, ampliata la soggettività Iva

Un concetto più ampio di soggettività passiva ai fini Iva, limitato alla localizzazione delle prestazioni, è stato individuato dalla Corte di giustizia Ue nella sentenza 17 marzo 2021, causa C-459/19.

Alla base della pronuncia c’è l’identificazione del luogo delle prestazioni di servizi resi a un soggetto passivo che agisce in quanto tale.

Direttiva Iva, luogo di tassazione delle prestazioni di servizi “B2B”

Una società amministratrice di un trust che persegue scopi di pubblica utilità eroga sovvenzioni in favore della ricerca medica; essa percepisce redditi da investimenti ed esercita un certo numero di attività secondarie, tra cui la vendita, la ristorazione e la locazione di beni immobili, per le quali è registrata ai fini dell’Iva. In via principale, invece, effettua la compravendita di azioni e altri titoli per conto di un trust.

La controversia sorge per la determinazione del luogo impositivo dei servizi acquistati nell’ambito dell’attività non economica, essendoci il dubbio se la società debba essere considerata un “soggetto passivo che agisce in quanto tale” ai sensi dell’art. 44 della direttiva n. 2006/112/CE.

La questione sottoposta al vaglio della Corte di giustizia Ue è: “Se l’articolo 44 della direttiva Iva debba essere interpretato nel senso che, quando un soggetto passivo che esercita un’attività non economica consistente nell’acquisto e nella vendita di azioni e di altri titoli, nell’ambito della gestione dei beni di un trust che persegue scopi di pubblica utilità, acquista servizi di gestione di investimenti da un soggetto al di fuori [dell’Unione] esclusivamente ai fini di tale attività, debba essere considerato un soggetto passivo che agisce in quanto tale”.

La sentenza della Causa C-459/19 resa il 17 marzo 2021 ha sottolineato quanto segue.

Per quanto riguarda l’attività consistente nell’acquisto e nella vendita di azioni e di altri titoli da parte della società, in qualità di trustee, nell’ambito della gestione dei beni del suo trust che persegue scopi di pubblica utilità, la stessa non è un soggetto passivo che agisce in quanto tale, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva Iva.

Ciò non implica che essa non possa essere considerata un soggetto passivo che agisce in quanto tale, ai fini dell’applicazione dell’articolo 44 di detta direttiva; infatti, il legislatore europeo ha inteso attribuire all’espressione “soggetto passivo che agisce in quanto tale”, ai sensi dell’articolo 44 di tale direttiva, un significato diverso da quello che essa assume a norma dell’articolo 2, paragrafo 1, di detta direttiva.

In particolare, ai fini dell’applicazione delle regole relative al luogo delle prestazioni di servizi, è stata data una definizione ampia e derogatoria della nozione di soggetto passivo: sia quando esercita prestazioni di servizi imponibili, sia quando esercita attività non considerate prestazioni di servizi imponibili, è considerato soggetto passivo riguardo a tutte le prestazioni che gli sono rese.

Dunque, un soggetto passivo può agire, in quanto tale, ai sensi dell’articolo 44 di detta direttiva, anche quando agisce ai fini delle sue attività non economiche.

Occorre però precisare che il soggetto passivo agisce in quanto tale per quanto riguarda le sue attività non economiche, a condizione che esse siano esercitate a titolo professionale.

In conclusione, l’articolo 44 della direttiva Iva deve essere interpretato nel senso che, nel caso in cui un soggetto passivo che esercita un’attività non economica a titolo professionale acquisti servizi ai fini di tale attività, questi servizi devono essere considerati resi a detto soggetto passivo “che agisce in quanto tale”, ai sensi del suddetto articolo.

Allegati

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito