Corte di giustizia: libero accesso del pubblico interessato alle informazioni ambientali

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Nel testo della decisione depositata il 15 gennaio 2013 relativamente alla causa C-416/10, la Corte di giustizia europea ha spiegato che la Direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento, come modificata dal Regolamento n. 166/2006, va interpretata nel senso che essa, in primo luogo, esige che il pubblico interessato abbia accesso ad una decisione di assenso urbanistico-edilizio sin dall’inizio del procedimento di autorizzazione dell’impianto di cui trattasi; in secondo luogo la stessa non consente alle autorità nazionali competenti “di rifiutare al pubblico interessato l’accesso a tale decisione adducendo la tutela della riservatezza delle informazioni commerciali o industriali prevista dal diritto nazionale o dell’Unione al fine di proteggere un legittimo interesse economico”.
 
In ogni caso – si legge nel testo delle conclusioni della sentenza – le norme europee non impediscono che un rifiuto ingiustificato di mettere a disposizione del pubblico interessato una decisione di assenso urbanistico-edilizio, nel corso del procedimento amministrativo di primo grado possa essere sanato nel corso del procedimento amministrativo di secondo grado, "a condizione che tutte le alternative siano ancora praticabili e che la regolarizzazione in tale stadio procedurale consenta ancora al pubblico interessato di esercitare un’influenza effettiva sull’esito del processo decisionale, circostanze queste la cui verifica spetta al giudice nazionale”.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 28 – Discariche, il cittadino dice la sua – De Stefanis

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