Corte costituzionale: no a formule troppo generiche
Pubblicato il 28 febbraio 2019
In questo articolo:
Condividi l'articolo:
Con due sentenze pubblicate ieri, la Corte costituzionale ha bocciato, definendole troppo generiche, alcune espressioni e prescrizioni contenute in diverse disposizioni di natura penale, parte delle quali incluse nel Codice antimafia.
Illegittimo sottoporre a misure di prevenzione gli indiziati di “traffici delittuosi”
In primo luogo, con sentenza n. 24 del 27 febbraio 2019, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle previsioni che consentono di applicare le misure di prevenzione della sorveglianza speciale, con o senza obbligo o divieto di soggiorno, del sequestro e della confisca, ai soggetti “che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi”.
Questo, in considerazione della valutazione di eccessiva genericità dei potenziali destinatari delle disposizioni censurate, valutazione già espressa, nel 2017, dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nella pronuncia "De Tommaso" contro Italia.
Per i giudici costituzionali, in particolare, l’espressione “traffici delittuosi” non sarebbe in grado di indicare, con sufficiente precisione, quali comportamenti criminosi possano dar luogo all’applicazione della sorveglianza speciale o della confisca dei beni.
E ciò in violazione del principio di legalità, secondo cui ogni misura restrittiva della libertà personale o della proprietà dell’individuo deve essere fondata su di una legge che ne determini con precisione i presupposti di applicazione.
Nel dettaglio, le disposizioni giudicate incostituzionali sono:
-
l’articolo 1 della Legge n. 1423/1956 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), nel testo vigente sino all’entrata in vigore del Decreto legislativo n. 159/2011 (Codice antimafia), nella parte in cui consente l’applicazione della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con o senza obbligo o divieto di soggiorno, anche ai soggetti indicati nel numero 1);
-
l’articolo 19 della Legge n. 152/1975 (Disposizioni a tutela dell’ordine pubblico), nel testo vigente sino all’entrata in vigore del Decreto legislativo n. 159/2011 (Codice antimafia), nella parte in cui stabilisce che il sequestro e la confisca previsti dall’art. 2-ter della Legge n. 575/1965 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere) si applicano anche alle persone indicate nell’art. 1, numero 1), della Legge n. 1423/1956;
-
l’articolo 4, comma 1, lettera c), del Decreto legislativo n. 159/2011 (Codice antimafia), nella parte in cui stabilisce che i provvedimenti previsti dal capo II si applichino anche ai soggetti indicati nell’art. 1, lettera a);
-
l’articolo 16 del Decreto legislativo n. 159/2011 (Codice antimafia), nella parte in cui stabilisce che le misure di prevenzione del sequestro e della confisca, disciplinate dagli articoli 20 e 24, si applichino anche ai soggetti indicati nell’art. 1, comma 1, lettera a).
“Vivere onestamente” e “rispettare le leggi”, formule troppo vaghe e generiche
Con l'altra pronuncia, la Consulta ha invece dichiarato la parziale incostituzionalità l’art. 75, comma 2, del Decreto legislativo n. 159/2011 (Codice antimafia), nella parte in cui punisce come delitto l’inosservanza delle prescrizioni di “vivere onestamente” e di “rispettare le leggi” da parte del soggetto sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno.
Secondo la Corte costituzionale – sentenza n. 25 del 27 febbraio 2019 - l’inosservanza di queste due prescrizioni, ovvero di “vivere onestamente” e di “rispettare le leggi”, non può integrare il delitto di violazione degli obblighi inerenti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, con obbligo o divieto di soggiorno.
Si tratta, infatti, di prescrizioni troppo vaghe e generiche, per come già rappresentato anche dalla Corte dei diritti dell’uomo, nella sopra menzionata sentenza “de Tommaso”.
Ricevi GRATIS la nostra newsletter
Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.
Richiedila subitoCondividi l'articolo: