Corsi di formazione svolti dal Fondo con risorse pubbliche. Iva esente

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Corsi di formazione svolti dal Fondo con risorse pubbliche. Iva esente

Il DPR n. 633/1972, art. 10, n. 20, stabilisce che sono esenti da Iva le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni (...)”.

Dunque, l’agevolazione opera in presenza di prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale rese da istituti o scuole riconosciute da pubbliche amministrazioni.

In particolare, si riconosce il requisito del riconoscimento pubblico anche in caso di finanziamento di un progetto didattico o formativo da parte di un ente pubblico, in quanto la sovvenzione è un atto concludente ai fini del riconoscimento.

Con circolare n. 22/E/2008 è stato precisato che di fronte agli enti privati operanti nelle materie di competenza di soggetti pubblici diversi dall'Amministrazione della Pubblica Istruzione, il riconoscimento utile ai fini fiscali viene effettuato dai soggetti pubblici competenti per materia (Regioni, Enti locali, ecc.) con le modalità previste per le specifiche attività educative, didattiche e formative.

Nel caso affrontato nella risoluzione n. 51 del 3 agosto 2021, dell’Agenzia delle Entrate, un fondo promuove percorsi di qualificazione e riqualificazioni volte a favorire le occasioni di lavoro e per attuare specifiche forme previdenziali dirette ai lavoratori somministrati e svolge la propria attività sotto la vigilanza dell’ANPAL. Inoltre, è finanziato tramite il contributo pari al 4 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte ai lavoratori in somministrazione.

In conclusione, si applica l’esenzione Iva di cui dall'articolo 10, primo comma, n. 20), DPR n. 633/1972 ai corsi di formazione professionale svolti dagli enti accreditati e finanziati dal Fondo avente risorse di natura pubblica, su richiesta delle Agenzie per il lavoro.

Si ritiene soddisfatto il requisito del riconoscimento pubblico vista la presenza dell'accreditamento presso un ente, connotato da indici di pubblicità, sottoposto alla vigilanza dell'ANPAL; rilevante anche il finanziamento con risorse aventi natura pubblica effettuati dal Fondo nei confronti degli enti di formazione.

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