Corrispettivi. Alberghi e ristoranti, fattura pro-forma alle agenzie viaggio

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Corrispettivi. Alberghi e ristoranti, fattura pro-forma alle agenzie viaggio

La certificazione dei corrispettivi per prestazioni di servizi rese da ristoranti e alberghi, quando tali servizi sono acquistati dalle agenzie di viaggio, in nome proprio, per essere poi ceduti ai clienti fruitori, è oggetto di un quesito posto all’Agenzia delle entrate.

Per rendicontare alle agenzie di viaggio i servizi resi al fine del pagamento del corrispettivo, ristoratori o albergatori - per le prestazioni di servizi rese - possono utilizzare una fattura pro-forma o altro documento similare, compreso il documento commerciale con la dicitura "corrispettivo non riscosso".

I chiarimenti dell’Agenzia nella risposta n. 486 del 14 novembre 2019.

Posto che il corrispettivo dei servizi acquistati dalle agenzie di viaggio in nome proprio, per essere poi ceduti ai clienti fruitori, deve essere documentato con fattura, al momento del pagamento (anche parziale) del corrispettivo, va emessa:

  • fattura elettronica tramite SdI nei confronti di tutte le agenzie di viaggio residenti o stabilite nel territorio dello Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 127 del 2015;
  • fattura ordinaria (cartacea e/o elettronica) nei confronti delle agenzie non residenti, con l'obbligo di tracciare l'operazione mediante il cd "esterometro", salvo in ogni caso la possibilità di accordarsi con il destinatario per l'emissione tramite SdI al fine di ovviare all'esterometro.

Per rendicontare alle agenzie di viaggio i servizi resi al fine del pagamento del corrispettivo l'istante può utilizzare: una fattura pro-forma o altro documento similare, compreso il documento commerciale con la dicitura "corrispettivo non riscosso".

Confluendo tale dato tra i corrispettivi inviati all'Agenzia, e stante la rilevanza ai fini Iva dei corrispettivi relativi ai servizi solo al momento del loro incasso o, se antecedente, della loro fatturazione, la circostanza sarà tenuta presente in caso di disallineamento tra i dati trasmessi telematicamente e l'imposta liquidata periodicamente.

Per i clienti abituali che usano pagare il corrispettivo dei servizi ricevuti con cadenze prestabilite o a fine mese, vale quanto detto:

  • ogni singolo servizio va tracciato mediante emissione di un documento commerciale con la dicitura "corrispettivo non riscosso";
  • mentre al momento dell'incasso va emesso un documento commerciale che riepiloghi l'ammontare dei servizi resi ovvero, se richiesta, una fattura riepilogativa.
Allegati Anche in
  • edotto.com - Edicola del 24 ottobre 2019 - I corrispettivi telematici a convegno. Modalità operative e chiarimenti - G. Lupoi

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