Corretta la procedura di rivalutazione anche se non viene pagata una rata dell’imposta sostitutiva
Autore: Roberta Moscioni
Pubblicato il 22 luglio 2013
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Le motivazioni avanzate dall’Amministrazione finanziaria, che aveva notificato degli accertamenti ad un usufruttario e ad un proprietario terriero per non aver correttamente esercitato il diritto di rivalutazione dei terreni, sono state bocciate sia dai giudici di primo grado che da quelli d’appello.
Nello specifico, il Fisco contestava ai due contribuenti il mancato pagamento di una rata successiva alla prima dell’imposta sostitutiva e il fatto che i valori rideterminati non erano stati correttamente riportatati nel modello Unico dell’anno in cui i terreni erano stati rivalutati (quadro RM). Avendo predisposto solo la perizia giurata sul valore del terreno e mancando gli altri due requisiti richiesti, per l’Amministrazione finanziaria era necessario tassare la plusvalenza calcolata sulla differenza tra prezzo incassato e costo di acquisto e non quella sul valore affrancato (differenza tra prezzo di vendita e valore rivalutato).
La Ctr di Bolzano, con la sentenza n. 27/1/13, abbracciando in parte le motivazioni dei giudici di primo grado, ha respinto le interpretazioni del Fisco sostenendo che la procedura di rivalutazione è corretta semplicemente in presenza della perizia asseverata. Il mancato versamento di una rata dell’imposta sostitutiva successiva alla prima autorizza l’ufficio solo ad iscrivere a ruolo le imposte ancora dovute per il loro recupero e a irrogare le conseguenti sanzioni, come già illustrato nella circolare n. 35/E del 2004; analogamente l’omessa indicazione dei valori nella dichiarazione dei redditi non inficia la validità della procedura di rivalutazione.
A tal proposito, i giudici di Bolzano spiegano che l’esatta indicazione del valore dei terreni rivalutati nel modello di dichiarazione è prevista solo dai decreti ministeriali di approvazione degli stessi modelli e non è un obbligo contemplato dalla legge n. 448/2001. Pertanto, essendo in presenza solo di una violazione di obblighi formali e non di legge, deve applicarsi la sola sanzione amministrativa, compresa tra i 258 e i 2.065 euro, prevista per le citate violazioni.
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