Coronavirus, sospensione dei contributi: istruzioni e termini

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Coronavirus, sospensione dei contributi: istruzioni e termini

No alla sospensione dei contributi contrattuali, cioè dovuti ai sindacati. Le disposizioni emanate dal Governo (D.L. n. 9/2020 e D.L. n. 18/2020), che sospendono temporaneamente gli obblighi contributivi a carico dei datori di lavoro, riguardano esclusivamente i contributi previdenziali e assistenziali, escludendo di fatto il versamento dei contributi contrattuali.

A ricordarlo è l’INPS, con il messaggio n. 1946 dell’11 maggio 2020, riepilogando alcuni esempi di compilazione della denuncia aziendale Uniemens.

Sospensione dei contributi INPS, come compilare l’Uniemens?

In caso di sospensione dei versamenti di contributi INPS, ai fini della compilazione della dichiarazione Uniemens, nell’elemento <ContribuzioneSospesa> l’azienda riporterà un importo pari al massimo a quello dei contributi dovuti.

Nell’elemento <ContribAssistenzaContrattuale>, invece, occorre riportare:

  • il codice di assistenza contrattuale riferito al CCNL applicato;
  • l’importo dei versamenti del mese.

Quindi, nel relativo modello F24 risulterà l’eventuale importo dei contributi obbligatori non sospesi e quello dei contributi contrattuali.

Pertanto, a titolo di esempio:

  • contributi dovuti: € 10.000,00 (<TotaleADebito>);
  • contributi sospesi: € 10.000,00 (<SommeACredito> con riferimento ai codici di sospensione);
  • contributi contrattuali: € 100,00 (<ImportoContributo> con riferimento ai codici dei contributi contrattuali);
  • versamento a mezzo F24: € 100,00;
  • somme riversate da INPS ai destinatari previsti dai CCNL: € 100,00.

Sospensione dei contributi INPS, compilazione Uniemens in caso di somme anticipate

Laddove l’azienda fruisca del conguaglio di somme anticipate per conto dell’Istituto Previdenziale (es. CIGO), con contestuale sospensione degli obblighi contributivi e versamento dei contributi contrattuali, ai fini Uniemens occorre operare nel seguente modo:

  • nell’elemento <ContribuzioneSospesa> l’azienda riporterà esclusivamente un importo pari al massimo a quello dei contributi dovuti;
  • nelle <SommeACredito> risulterà l’importo dei conguagli effettuati;
  • nell’elemento <ContribAssistenzaContrattuale> l’azienda riporterà il codice di assistenza contrattuale riferito al CCNL applicato e l’importo dei versamenti del mese.

Pertanto, a titolo di esempio:

  • contributi dovuti: € 10.000,00;
  • contributi sospesi: € 10.000,00;
  • conguaglio per anticipazioni datore di lavoro carico INPS: € 2.000,00;
  • contributi contrattuali: € 100,00;
  • versamento a mezzo F24: non è necessario alcun versamento, in quanto la denuncia si chiude con un credito a favore dell’azienda, pari a € 1.900,00;
  • somme riversate da INPS ai destinatari previsti dai CCNL: € 100,00.
Allegati Anche in
  • edotto.com – Edicola del 30 aprile 2020 - Inps: nuova trasmissione Uniemens di febbraio per contributi sospesi – Bonaddio

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